Palpeggiamento libidinoso del sedere
Il palpeggiamento libidinoso del sedere integra il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis C.p.?
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni
Per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto, nel caso di specie, la condotta dell’imputato si era concretizzata nel reiterato palpeggiamento libidinoso del sedere della vittima, persona offesa, approfittando della menomata condizione della donna, la quale, intenda a telefonare presso una cabina telefonica sita nella piazza del paese, non era in grado di ostacolare un toccamento repentino ed imprevedibile, e realizza certamente la fattispecie criminosa di cui all’art. 609 bis C.p.
In particolare, per quanto attiene al reato di cui all’art. 609 bis C.p. i giudici del merito hanno ricostruito con precisione il contesto in cui si è svolta la vicenda in esame.
Hanno accertato la credibilità soggettiva ed oggettiva della vittima, persona offesa, le cui dichiarazioni sono state confermate da altri testimoni. Il racconto della donna si è presentato coerente e plausibile nella sua attualità; inoltre non era inficiato da risultanze processuali di segno opposto.
A riguardo va ribadito che rientrano nella nozione rilevante ai fini della norma di cui all’art. 609 bis C.p., tutti gli atti sessuali indirizzati verso zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità, connotati dalla costrizione, abuso di inferiorità fisica e psichica.
Ne rileva ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, il fatto che l’atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo (Cass., sez. III, sent. n. 7722 del 4 luglio 2000).
Corte di Cassazione Penale Sez. III, 18 gennaio 2005, n. 876