Tradimento saffico e addebito della separazione
L’infedeltà coniugale con una persona dello stesso sesso c.d. tradimento saffico può costituire addebito nella separazione?
Nel caso di specie, un giudizio di separazione dei coniugi, è stato accertato che la crisi coniugale era stata determinata dal tradimento di uno dei coniugi che aveva comportato l’intollerabilità della convivenza. Più specificatamente la moglie ha avuto una relazione con un’altra donna.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006).
Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che, “ai fini dell’addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell’onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass. n. 15811/2017). Del resto, “in tema di addebito della separazione, l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.” (Cass. n. 20866 del 21/07/2021).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno esaminato le complessive emergenze istruttorie e ha valutato il comportamento adulterino della moglie, giungendo ad una statuizione circa il diretto nesso di causalità tra la stessa e la irreversibilità della crisi coniugale.
Ne consegue che il tradimento saffico è motivo di addebito nella separazione perché fattore “dissolutivo della convivenza” ed elemento “lesivo dei sentimenti” dei figli.