La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis C.p. in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
È necessario premettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), investite della relativa questione, hanno stabilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis C.p., in quanto applicabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
Come è noto, il legislatore ha limitato il campo d’applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, C.p.
Nel caso di specie, si rileva che il fatto può essere considerato di particolare tenuità tenuto conto che è avvenuto in occasione di un normale controllo su strada, in assenza di rilevazione, da parte degli operanti, di alcuna condotta di guida imprudente, irrispettosa della segnaletica stradale o espressiva di una velocità eccessiva; che il superamento della soglia minima di punibilità era assai contenuto; che, per l’ora notturna e per il luogo, non vi era traffico, né veicolare né pedonale; che non si versa in una condizione di “abitualità” attesa l’incensuratezza del soggetto.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 2847 Anno 2021