Originariamente la nozione di pornografia minorile, non è stata elaborata in maniera concreta dal Legislatore, sia nella relazione al disegno di legge che durante i lavori parlamentari (L. n.269/1998 e quella di modifica n. 38/2006), lasciando, pertanto, l’interprete la possibilità di valutare, di volta in volta, il carattere pornografico del materiale.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha indicato, con precisione, i criteri di individuazione del “materiale pornografico minorile”.
Il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente quando il materiale medesimo ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica.
In precedenza la giurisprudenza di legittimità non aveva avuto modo di affrontare direttamente questo compito, verosimilmente perché le fattispecie concrete al suo esame non presentavano margini di incertezza e non configuravano situazioni di confine.
L’unico precedente, ormai risalente nel tempo, ha una utilità relativa, giacché non si misurava con le fattispecie penali introdotte dalle leggi citate, ma si limitava a definire la pornografia in relazione alla nozione di osceno formulata nell’art. 529 C.p., precisando che la pornografia è compresa nel più ampio concetto di oscenità, e si identifica con
“la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, ecc, che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità”.
Tanto premesso, secondo il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 06.09.2000 e ratificato dall’Italia con L. 11 marzo 2002, n. 46, si intendeva per pornografia minorile
“qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali”.
Sulla stessa linea era la definizione contenuta nella citata decisione quadro del Consiglio Europeo n. 2004/68/GAI del 22.12.2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, secondo la quale si intendeva per “bambino” una persona d’età inferiore ai diciotto anni, e per “pornografia infantile” un materiale che ritrae o rappresenta visivamente:
- “un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica”;
- “una persona reale che sembra essere un bambino, implicata o coinvolta nella suddetta condotta”;
- “immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta” .
Entrambe le definizioni quindi sottolineavano due elementi essenziali della pornografia:
“quello della rappresentazione di una figura umana e quello dell’atteggiamento sessuale della figura rappresentata”.
“Nel quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, che poneva l’accento, nella individuazione di materiale pedopornografico, sul carattere lascivo della esibizione e quindi su atteggiamenti esplicitamente sessuali, è intervenuta la L.1.10.2012 n.172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e di adeguamento delle norme interne.
Tale legge con l’art.4 comma 1 lett.h) ha modificato il testo dell’art. 600 ter e ha inserito all’ultimo comma una definizione precisa di pornografia minorile
” ogni rappresentazione, con qualunque mezzo di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali”.
A parte la novità rappresentata dall’inserimento, per la prima volta, nella legislazione nazionale della nozione di pornografia minorile, si è in presenza, per porre evidentemente un argine al dilagante fenomeno, di un maggior “rigore”, pur temperato dal riferimento agli “scopi sessuali”, essendo sufficiente anche la sola rappresentazione degli organi sessuali e non più la esibizione lasciva degli stessi”.
Cassazione Sent. Num. 3110 Anno 2014
Finalmente la legislazione nazionale ha dovuto prendere atto del pauroso dilagare del fenomeno della pornografia minorile, ed è intervenuta con delle norme precise ….sempre con qualche anno di ritardo rispetto ad altri paesi europei….vabbè, meglio tardi che mai
La legislazione, infatti, appare sin dall’inizio un pò confusa. Negli ultimi anni si è presa maggiore contezza di un fenomeno dilagante e, al contempo allarmante.