Principio nemo tenetur se detegere

Principio nemo tenetur se detegere Il sistema della protezione dello straniero in Italia transessuale il fenomeno del transessualismo Rapporti significativi tra il minore e Rettificazione di attribuzione di sesso Principio di colpevolezza Ignoranza dell'età della persona offesa infondatezza della notizia di reato La colpevolezza Furti minori procedura penale minorile Fase delle indagini preliminari Principio di presunzione di innocenza Domini Principio di determinatezza edifici in stato di abbandono Invasione La moglie adultera Offesa Pene per la diffamazione Conoscenza Diffusione del proprio Surrogazione di Deroghe al bilanciamento delle circostanze Il reato di plagio Verbale di conciliazione giudiziale Diversa qualificazione del fatto OPG Sanzione accessoria della revoca della patente del custode Pignorabilità dei redditi da lavoro Avviso orale rafforzato Gravita della diffamazione Reddito di inclusione Abuso di ufficio Cognome del figlio Modifica dell’originaria imputazione Messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi Responsabilità civile dei magistrati Risarcimento del danno Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale Esercizio del commercio in aree di valore culturale Codice dei beni culturali Limiti al diritto di manifestare liberamente La libertà di manifestazione del pensiero La tutela dei beni culturali Prostituzione volontaria Immobili ed aree di notevole interesse pubblico Reddito di cittadinanza Diffamazione a mezzo stampa giudizio abbreviato e immediato Controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni Libertà e la segretezza della corrispondenza violenza sessuale di gruppoIl Principio nemo tenetur se detegere

Il principio del nemo tenetur se detegere è un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l’impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre

Il principio del nemo tenetur se detegere e il testimone assistito

Nel dare attuazione con la legge n. 63 del 2001 alla riforma dell’art. 111 Cost., il legislatore ha ridotto la sfera del diritto al silenzio dell’imputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui, istituendo la nuova figura del testimone assistito.

Pertanto, coerentemente con tale scelta, il legislatore, al fine di evitare che l’imputato di reato connesso o collegato che abbia assunto la qualità di testimone assistito si trovi costretto a rendere dichiarazioni autoincriminanti, ha esteso a tale soggetto il doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., riconoscendogli da un lato, in via preventiva, la facoltà di non rispondere alle domande sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti (art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen.), e stabilendo, dall’altro, il divieto generale di qualsiasi utilizzazione delle dichiarazioni che potrebbero risolversi a posteriori in suo danno (art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen.);

Il testimone assistito è sufficientemente garantito dal rischio di autoincriminazione grazie al divieto generale, previsto dall’art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen., di qualsiasi forma di utilizzazione contra se delle dichiarazioni rese, e l’ulteriore garanzia, prevista dal comma 4, ultima parte, del medesimo articolo, di non essere obbligato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti, non ha ragion d’essere ove prevista a favore di un soggetto che, dopo aver ricevuto l’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., ha volontariamente assunto l’ufficio di testimone.

Il principio nemo tenetur se detegere assicurato mediante la garanzia che nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, dovrebbe dunque operare, secondo quanto disposto dall’art. 198, comma 2, cod. proc. pen., solo in favore del soggetto che assume obbligatoriamente l’ufficio di testimone.

CORTE COSTITUZIONALE ordinanza n. 291/2002

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