La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente i limiti, ai fini della sua legittimità, della pubblicazione di foto su un quotidiano nell’ambito di una notizia di cronaca penale. Nel caso di specie la diffusione della immagine concerneva una vicenda penale che coinvolgeva un soggetto che rivestiva un ruolo pubblico nel senso che la divulgazione dell’immagine era avvenuta non già in relazione alla sfera privata dell’interessato, bensì riguardo a fatti di rilevanza penale connessi all’esercizio di funzioni pubbliche.
In particolare occorre stabilire in che misura la pubblicazione di foto in un articolo di giornale possa, in relazione al diritto di cronaca, violare il diritto di immagine e integrare la violazione della legge sulla privacy.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In materia di tutela dell’immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca fissati agli artt. 20 e 25 della Legge 675 del 1996 applicabile pro tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell’art. 137 del Codice della Privacy). Ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall’art. 8, primo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l’indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto delle particolari potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggior idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta“.
Ne consegue che in riferimento alla pubblicazione dell’immagine di una persona su un quotidiano il giornalista deve rispettare tre limiti: 1) l’essenzialità della pubblicazione, 2) il legittimo esercizio del diritto di cronaca e 3) l’utilizzo di particolari cautele richieste dall’art. 8 del codice deontologico giornalisti, tenendo conto della potenzialità lesiva e della maggiore idoneità dello strumento visivo rispetto a una semplice narrazione a una diffusione incontrollabile e non legata al contesto.
Viene in rilievo la tutela della dignità della persona di cui all’art. 8 del codice deontologico giornalisti che stabilisce:
“Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi“.
Corte di Cassazione sentenza n. 12834/2014
Corte di Cassazione ordinanza n. 8878/2020