La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, oggetto di patteggiamento, e connessa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
La fattispecie in esame concerne l’impugnazione della sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell’art. 444 C.p.P., con cui le parti avevano concordato che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fosse contenuta nel minimo edittale e che la sua esecuzione fosse subordinata alla verifica dell’esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Tale accordo tra le parti, oggetto del patteggiamento, veniva disatteso dal Giudice di prime cure che procedeva alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima edittale senza offrire alcuna motivazione sul punto.
Ulteriore questione sottoposta alla Corte di legittimità concerne la quantificazione e l’applicazione, da parte del Giudice di prime cure, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida solo dopo la verifica dell’esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Preliminarmente occorre ribadire il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è questione rimessa all’apprezzamento del giudice, non potendo formare oggetto di accordo tra le parti in sede di patteggiamento (Cass., Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016: “In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità“).
Da ciò si evince come le sanzioni accessorie debbano essere applicate in via autonoma per previsione normativa, “senza spazio per la loro negoziabilità, e quindi per la loro ineludibilità nell’accordo sulla pena quali possibili pattuizioni facoltative“.
Sul punto viene, altresì, in rilievo l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il giudice è tenuto a motivare le ragioni che lo abbiano indotto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, o in misura superiore alla media edittale ove non vi siano particolari ragioni di meritevolezza in favore dell’imputato (Cass., S.U. n. 21369/2020; Cass., Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012; Cass., Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007; Cass., Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996; Cass., Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014; Cas., Sez. 4, n. 2278 del 20/01/2018), dovendosi invece ritenere implicitamente assolto l’obbligo motivazionale allorquando la durata della sanzione non superi tali valori. Al riguardo si è precisato che: “L’esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l’autorità amministrativa comporta poi l’assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del “patteggiamento” in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell’accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l’entità della sanzione o il tipo adottato“. (Cass., S.U. n. 21369/2020).
Quanto alla seconda questione, è opportuno rammentare come, in caso di esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice sia tenuto a disporre la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente dì guida, secondo quanto previsto dall’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada. In argomento occorre qui ribadire il recente orientamento di legittimità, in base al quale, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada, il giudice, dopo avere quantificato la durata della sospensione della patente di guida, debba sospenderne l’efficacia fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo imporrà, oltre alla declaratoria di estinzione del reato, il dimezzamento della durata della sanzione accessoria (Cass., Sez. 4 n. 12262 del 8/2/2018).
Corte di Cassazione Sent. Sez. 4 Num. 26640 Anno 2020