Nel reato di violenza sessuale con riferimento alle modalità e ai limiti del consenso al rapporto occorre far riferimento ai principi affermati dalla Corte di legittimità in tema di rapporto sessuale, consenso iniziale e durata ininterrotta di esso fino al termine del rapporto.
È noto che le relazioni sessuali, per la loro variegabilità, costituiscono uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, rientranti tra i diritti inviolabili tutelabili costituzionalmente. Se da un lato la libertà sessuale va intesa come libertà di espressione e di autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona – e dunque inviolabile – è del pari innegabile che tale libertà non è indisponibile, occorrendo una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che vengono in relazione (sessuale) tra loro: collaborazione che deve però permanere senza soluzioni di continuità e incertezze comportamentali per l’intera durata del rapporto. Le costanti precisazioni della Corte di legittimità sul tema dell’abuso sessuale determinato da un mutamento dell’originario consenso iniziale, fanno sì che anche una conclusione del rapporto sessuale, magari inizialmente voluto, ma proseguito con modalità sgradite o comunque non accettate dal partner, rientri a pieno titolo nel delitto di violenza sessuale (in termini oltre a Cass., Sez. 3^ 11.12.2007 n. 4532; Cass., Sez. 3^ 21.9.2007 n. 39428; vds. anche Cass., Sez. 3^ 10.5.1996 n. 6214 in riferimento ad un rapporto sessuale inizialmente consentito ma completato con l’eiaculazione in vagina non condivisa dalla donna).
L’eiaculazione interna rappresenta, peraltro, una delle tante modalità di conclusione di un rapporto sessuale che può incidere sulla sua spontaneità e libertà reciproca fino a trasformarlo in atto sessuale contrario alla volontà di uno dei due protagonisti. Né può ridursi il momento dell’eiaculazione ad un segmento “neutro” dell’atto sessuale, soprattutto se non desiderato o comunque condiviso dal partner, in quanto l’eiaculazione in vagina, in determinati contesti spazio-temporali, può avere conseguenze significative tali da trasformare un rapporto sessuale voluto in uno non voluto: ed è indubbio che il modo di conclusione del rapporto può assumere un significato invasivo tale da incidere sulla iniziale libertà di autodeterminazione del partner.
Corte di Cassazione sentenza 7 marzo 2016, n. 9221