La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revoca della patente di guida prevista, ai sensi dell’art. 186, lett. c, CDS, quale conseguenza automatica dell’accertamento del reato in caso di recidiva nel biennio.
La fattispecie in esame concerne il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 C.p.P. per il reato di cui all’art. 186, lett. c e comma 2-sexies CDS con la quale la pena è stata convertita nel lavoro di pubblica utilità, ed è stata applicata la sanzione amministrativa della revoca della patente e, secondo parte ricorrente, in assenza del presupposto della recidiva nel biennio.
In via preliminare va ricordato che è ammissibile nei confronti della sentenza di “patteggiamento” il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 C.p.P., con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21369 del 26/09/2019 hanno, difatti, chiarito che resta confermata l’estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all’accordo sulla pena e ai limiti di impugnabilità posti dalla disciplina speciale, permanendo per esse quella generale ex art. 606, comma 1, C.p.P., cui rinvia il successivo secondo comma per le sentenze inappellabili.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è necessaria, ai fini della revoca della patente, una preventiva contestazione della c.d. recidiva nel biennio di cui all’art. 186, comma 2, CDS, trattandosi non già dell’istituto espressamente regolato dall’art. 99 C.p., suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell’imputato (e come tale necessariamente destinato alla preventiva contestazione a carico dell’accusato), bensì della disciplina di un mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione, entro un arco di tempo predeterminato, dell’illecito previsto dall’art. 186 ossia del fatto consistito nell’essersi, l’imputato, posto alla guida di un autoveicolo in condizioni di ebbrezza alcolica (così in motivazione Cass., Sez. 4, n. 3467 del 19/12/2014).
Si è, inoltre, consolidato l’orientamento secondo cui, ai fini della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio“, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso (Cass., Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016).
Ad ogni modo, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell’attività, dichiarare l’estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto, atteso che, ai sensi dell’art. 224 CDS, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, spetta al prefetto procedere all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione di tale sanzione (Cass., Sez. 4, n. 56962 del 23/10/2018).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 33873 Anno 2020