Revoca della patente di guida e esito positivo della messa alla prova

revoca della patente di guidaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la questione inerente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora il reato ex art. 186, comma 2, lettera c), e 2-bis Codice della Strada sia stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in materia di guida in stato di ebbrezza allorquando il reato venga dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.

Invero, in caso di declaratoria di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell’ imputato, spetta al Prefetto, e non all’autorità giudiziaria, la competenza ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge ai fini della sospensione o revoca della patente di guida (art. 224, comma 3, Codice della Strada) e, del tutto simmetricamente, della confisca dell’autovettura (art. 224-ter, comma 6, Codice della Strada).

Parimenti occorre evidenziare l’esclusione dell’ assimilabilità fra il subprocedimento di messa alla prova, introdotto nel nostro sistema con Legge n. 67 del 2014, e il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada: infatti, a differenza di quest’ultimo, che come noto costituisce sanzione sostitutiva rispetto alla pena edittalmente prevista, la probation di cui alla Legge n. 67 del 2014 costituisce, in caso di esito positivo, una causa di proscioglimento per estinzione del reato ed è tesa ad una composizione preventiva e “pregiudiziale” del conflitto penale, non presupponendo la sua applicazione la pronuncia di una sentenza di condanna.

Perciò, l’ontologica differenza fra i due istituti (che rende del tutto erronea, oltreché palesemente illegittima, una trasposizione analogica in malam partem delle previsioni contenute nell’art. 186, comma 9-bis Codice della Strada in ordine alle sanzioni amministrative accessorie) comporta che, limitatamente alla revoca della patente di guida dell’imputato e della confisca dell’autovettura di sua proprietà, sussiste la competenza del Prefetto ai sensi degli artt. 224, comma 3 e 224-ter comma 6 del Codice della Strada.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 43314 Anno 2016

9 thoughts on “Revoca della patente di guida e esito positivo della messa alla prova

  1. michele brandonisio ha detto:

    come comportarsi se a seguito incidente con per lesioni gravi ( rachide cervicale colpo della frusta) il nuovo cds al 222 prevede revoca per cinque anni patente.
    Mi sembra assurdo per una mancanza precedenza una pena accessoria simile

    1. Avv. Francesco Meatta ha detto:

      Se a seguito della violazione delle norme del CdS derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. Art. 222 comma 2 Cds: “Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni”. Inoltre al comma 3 afferma che “Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione”.

      1. Flavio ha detto:

        Questo per i vari “reati stradali”, in caso di condanna per i reati di omicidio o lesioni stradali (gravi o gravissime), anche in caso di patteggiamento, il codice della strada, al capoverso successivo, prevede la revoca della patente di guida, con inibizione al nuovo conseguimento per 5 anni.

        1. Avv. Francesco Meatta ha detto:

          Concordo pienamente, tra l’altro oggi c’è una tendenza rigorosa verso gli omicidi o lesioni gravi o gravissimi derivanti da incidente stradale.

          1. ANDREA ha detto:

            Egr avvocato nel caso in cui da una violazione del codice della strada, mancata precedenza quindi la violazione in sè non Ha carattere penale, derivi una lesione grave, quindi ricadendo all’art. 590 bis cp, (55 giorni di prognosi a seguito dell’incidente), l’interessato al fine di non essere condannato, proponga la messa alla prova. Nell’esito positivo della messa alla prova estingue il reato e, dal tenore letterale dell’articolo 222 cds comma 2 periodo 4 (Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida.) parrebbe che la revoca della patente non ci sia in quanto non vi è condanna e quindi la relativa sanzione accessoria (revoca della patente) è direttamente automatica nel caso aolo di condanna o patteggiamento.
            Il Prefetto ricevuti l’atto di estinzione del reato, secondo me dovrebbe al massimo sospendere al patente per 2 anni.
            Secondo lei il mio ragionamento è giusto?

          2. Avv. Francesco Meatta ha detto:

            Egregio Signore
            l’istituto della messa alla prova comporta una sospensione del processo e nell’ipotesi di esito positivo della prova, seguirà la dichiarazione da parte del Giudice procedente di non doversi procedere per l’intervenuta estinzione del reato.
            In via generale l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”. Invero, l’art. 224, comma 3, cds, dopo avere stabilito che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria, prevede ulteriormente che, nel caso di estinzione del reato per altra causa, fra cui si può far rientrare quella derivante dall’esito positivo della messa alla prova, la sanzione amministrativa accessoria viene applicata, previa verifica dei presupposti di legge, dal Prefetto.
            In tali casi non procede l’autorità giudiziaria che ha dichiarato l’estinzione del reato per esito positivo della prova, ma la competenza spetta al Prefetto.
            Cordialmente
            Avv. Francesco Meatta

  2. christian ha detto:

    Buongiorno,
    ho fatto un incidente(nessun ferito e nessun intervento di ambulanze) e sono risultato positivo con 2 al primo e 1,64 dopo 10 min al secondo alcoltest , essendo già stato condannato per lo stesso reato (del quale ho avuto sentenza di estinzione del reato a seguito di lavori socialmente utili) avrò la revoca della patente, vorrei sapere se richiedendo la messa alla prova e portandola a termine positivo c’era speranza che sia ritenuto estinto anche la revoca della patente e/o il sequestro della mia auto.
    grazie per l’aiuto
    Christian

    1. christian ha detto:

      …da una lettura più attenta, leggo che il prefetto può comunque applicare le pene accessorie di revoca della patente e confisca del mezzo. C’è qualche possibilità o modo di evitare che accada? rivolgendosi direttamente al prefetto? o qualsiasi mezzo?

      grazie a chiunque possa apportare un’idea

      1. Avv. Francesco Meatta ha detto:

        In realtà, la revoca della patente è una pena accessoria avente natura amministrativa, quindi il profilo penale, vedi messa alla prova, poco rileva. Per la revoca della patente, poche sono le possibilità, mentre un ricorso al prefetto con cui si allega la convenzione di messa alla prova e la conclusione positiva della stessa, potrebbe determinare la revoca della confisca.

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