La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a seguito di violazione delle prescrizioni ed interruzione con mancato completamento dello stesso senza idonee giustificazioni da parte dell’imputato/condannato.
Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in toto, conferendo efficacia ex tunc al provvedimento originario, e, pertanto, ripristinando l’intera pena sostituita. In tal senso il Giudice dell’esecuzione ha omesso di scomputare dalla pena sostituita le giornate già svolte in violazione dell’art. 58, D.lgs. 28 Agosto 2000, n. 274, laddove si afferma che, in caso di violazione delle prescrizioni, l’attività compiuta in precedenza, con esito favorevole, debba essere apprezzata in termini di espiazione della pena in quel particolare intervallo temporale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni del lavoro di pubblica utilità in assenza di una causa di giustificazione, il giudice dell’esecuzione, nel ripristinare la pena sostituita, deve scomputare il periodo di positivo svolgimento del lavoro sostitutivo, utilizzando i criteri di ragguaglio di cui all’art. 58, D.lgs. 28 Agosto 2000, n. 274 (Cass., Sez. 1, n. 42505 del 23/9/2014; Sez. 1, n. 32416 del 31/3/2016; Sez. 1, n. 8164 del 15/1/2018; Sez. 1, n. 50829 del 29/11/2017; Sez. 1, n. 55068 del 6/11/2018; Sez. 1, n. 56165 del 13/11/2018; Sez. 1, n. 35396 del 9/7/2019). Tanto più che, ai sensi dell’art. 56, D.lgs. n. 274 del 2000, la violazione delle prescrizioni concernenti le pene sostitutive di per sé è penalmente rilevante, sicché sarebbe inaccettabile ritenere che alla sanzione vada sommata un’ulteriore conseguenza negativa, quale la revoca ex tunc della misura di favore (così Cass., Sez. 1, n. 42505 del 23/9/2014).
Pertanto, il ripristino della sanzione penale originaria deve valere, in carenza di diverse previsioni, soltanto per il futuro, dunque ex nunc, in dipendenza della natura comunque compressiva della sfera di libertà del condannato che deve essere riconosciuta alle sanzioni para-detentive, al pari del lavoro di pubblica utilità (cfr., per il caso dell’art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, quanto statuito da Cass., Sez. 1, n. 46551 del 25/5/2017).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 2594 Anno 2021