La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette (mobiliari ed immobiliari) effettuate da un coniuge all’altro nell’ambito del rapporto matrimoniale.
Il giudice del merito ha ritenuto provata l’ingiuria grave commessa nei confronti della donante a seguito della relazione extraconiugale che il marito di quest’ultima aveva intrattenuto con la cognata (moglie del fratello della donante), che si era sviluppata all’interno dell’azienda di famiglia in cui lavoravano anche i rispettivi coniugi, e premesso che l’elemento dell’ingiuria grave non può essere ravvisato sic et simpliciter nell’adulterio, nella specie erano le modalità con cui l’adulterio era stato consumato a determinare la gravità dell’ingiuria.
Nel caso di specie, invero, a parere del giudice del merito la gravità conseguiva al fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante (in un contesto che andava a «minare, oltre alla stabilità del rapporto coniugale […] anche quella familiare», essendo evidente come «le conseguenze della scoperta del tradimento abbiano avuto ripercussioni estese a tutto il tessuto familiare della…………….. non limitandosi al mero ambito matrimoniale») e alla circostanza che l’adulterio si era sviluppato all’interno dell’azienda di famiglia, cosicché «la scoperta del tradimento è […] inevitabilmente divenuta nota anche tra gli altri dipendenti e colleghi, riverberando l’infedeltà dell’appellante nell’ambito lavorativo, con evidente e innegabile ulteriore pregiudizio per la dignità della moglie».
Inoltre veniva affermato dal giudice del merito e confermato dagli Ermellini «la natura di donazioni indirette delle operazioni eseguite dalla donante in favore del marito», atteso che dette operazioni erano state effettuate, per puro spirito di liberalità, con denaro e beni provenienti dal patrimonio del defunto padre della donante, in quanto prima del matrimonio il marito fedifrago non era in possesso di proprietà sue e non aveva dimostrato di avere disponibilità economiche sufficienti a consentirgli di effettuare gli investimenti mobiliari e immobiliari.
Corte di Cassazione, Sez. III, n. 19816 del 20/06/2022