Risarcimento del danno e sospensione condizionale della pena
Il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile costituita subordinato al beneficio della sospensione condizionale della pena entro quando deve essere adempiuto?
In particolare se il giudice della cognizione non indica nella sentenza di condanna il termine entro cui l’obbligazione civile da reato deve essere adempiuta, il termine deve individuarsi in quello da due a cinque anni, decorrente dall’irrevocabilità della sentenza?
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio di diritto per cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento del relativo obbligo, qualora non sia stato fissato nella sentenza di condanna, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (Sez. 1 n. 13776 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281059; Sez. 1 n. 23742 dell’8/07/2020, Rv. 279458; Sez. 1 n. 6368 del 28/01/2020, Rv. 278075; Sez. 1 n. 10867 del 16/01/2020, Rv. 278693; Sez. 5 n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381); la soluzione è coerente alla natura e al contenuto dell’obbligazione il cui adempimento determina l’inizio di efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché, qualora questa consista nell’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall’art. 1183 c.c., comma 1, alla stregua del quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (quod sine die debetur, statim debetur).
Deve, di conseguenza, ritenersi superato – e comunque non condivisibile – il diverso, e più risalente, orientamento secondo cui il termine entro il quale deve essere adempiuta l’obbligazione civile alla quale è stato subordinato il beneficio di cui all’art. 163 c.p., in caso di mancata fissazione da parte del giudice della cognizione, deve identificarsi nel termine finale di operatività della sospensione della pena previsto dalla stessa norma, pari a due o cinque anni a seconda che la condanna riguardi una contravvenzione oppure un delitto.
Corte di Cassazione penale, Sez. I, ud. 12 gennaio 2022 (dep. 26 gennaio 2022), n. 2886
