Con il termine “satira” si fa, sovente, riferimento ad uno specifico genere letterario e/o artistico il cui scopo principale è quello di deridere personaggi, solitamente pubblici o politici, ambienti sociali o costumi.
La satira tende quindi ad utilizzare toni e commenti comici o sarcastici, ovvero spesso ricorre all’uso delle immagini cd. “vignette”, con intenti fortemente moralisti e ideologici.
Occorre, a tal punto, chiedersi quando la satira può confinare nel reato di diffamazione, integrando una offesa alla reputazione altrui.
A parere della giurisprudenza di legittimità e di merito, occorre affermare che in tema di delitti contro l’onore, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l‘animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente.
Si deve, pertanto, analizzare il commento o la frase ritenuta offensiva nella sua globalità, andando oltre il carattere testuale delle parole.
Solo attraverso una attenta analisi e valutazione del contesto della frase ritenuta offensiva dell’ altrui reputazione, si può carpire il reale messaggio trasmesso al lettore, quale elemento che contraddistingue la satira dal reato di diffamazione.
Qualora venga assodato il carattere diffamatorio del commento o dell’articolo, occorre verificare se sia fondatamente invocabile l’esimente del diritto di critica.
In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica, la giurisprudenza di legittimità si esprime ormai in termini consolidati nell’ individuare i requisiti necessari dell’interesse sociale, della continenza del linguaggio e della verità del fatto narrato e in tale ottica ha evocato il parametro della attualità della notizia.
Giova innanzi tutto richiamarsi alle ripetute enunciazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell’esimente in questione, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica.
Una volta esclusa la verità del fatto, si rende superflua ogni valutazione circa la sussistenza dei restanti requisiti per l’applicabilità dell’esimente del diritto di critica, che deve essere conseguentemente esclusa.
Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 7715 Anno 2015