Secondo la giurisprudenza di legittimità nella diffamazione a mezzo stampa non opera la scriminante del diritto di cronaca quando la notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi non meritevole dell’interesse pubblico.
In tal senso si è, ad esempio, affermato che non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso on line uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 38746 del 03/04/2014).
Nella stessa linea interpretativa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10964 del 11/01/2013) ha ritenuto che l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. (in senso conforme si è posta la pronunzia, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo di un articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da un anonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei destinatari).
L’inconfigurabilità della causa di giustificazione del diritto di cronaca opera nei casi nei quali lo scritto anonimo costituisce da solo l’oggetto della pubblicazione, come si evince anche dalla letture delle motivazioni delle relative pronunzie. Così per quanto riguarda Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5545 del 05/03/1992, relativa a notizia data attraverso uno scritto anonimo che, come tale è insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa; ugualmente è a dirsi in relazione a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 nella fattispecie di pubblicazione di un articolo, in cui si riportava senza commento una lettera inviata da un non meglio identificato “direttivo ultras Spezia“, contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti di calciatori. Analogamente anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10964 del 11/01/2013, che ha escluso l’applicabilità dell’esimente del diritto di cronaca in un caso nel quale il giornalista aveva indicato la sua fonte nei servizi segreti, in ragione dell’assoluta incontrollabilità della notizia per l’opposizione del segreto di Stato da parte del funzionario Sisde comparso in udienza. Nello stesso senso anche le più recenti Cass., Sez. 5, Sentenza n. 38746 del 03/04/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 52743 del 28/09/2017 in tema di diffamazione realizzata sul web esclusivamente tramite pubblicazione di uno scritto e di un articolo anonimi.
A questo punto deve darsi, in breve, conto dei limiti dell’operatività della scriminante del diritto di cronaca, e in linea generale si ricorda che la giurisprudenza di legittimità si esprime in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati per un verso in quello sociale all’informazione e per altro verso nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Una delle ragioni fondanti dell’esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell’altrui reputazione viene individuata proprio nell’interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell’attitudine dell’informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (ex multis, Cass., Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018). Più volte si è puntualizzato che l’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio, a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, nel senso che questa deve essere riportata in modo completo (Cass., Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010; Sez. 5 n. 31392 del 1/07/2008). In tal caso, ove la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell’altrui reputazione (Cass., Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004).
L’indirizzo risulta conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l’art. 10 della Carta EDU, a meno che non sia “prescritta dalla legge“, non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 par. 2 e non sia “necessaria in una società democratica“. (Cass., Sezione V, sentenza 24 giugno 2021, n. 24818).
Per quanto riguarda in particolare il tema dell’esimente putativa del diritto di cronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto a verificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti. (Cass., Sez. V, n. 27106 del 9.4.2010). In senso conforme Cass., Sez. V, n. 51619/2017 ha ritenuto configurabile la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obbiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa al fine di vincere ogni dubbio. Così anche Cass., Sez. V sentenza n. 14013/2020, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche in ipotesi di notizia non veritiera. (Cass., Sezione V, sentenza 24 giugno 2021, n. 24818).