Degrado nell’accudimento dei figli minori
Un regime di vita improntato a un generale degrado nell’accudimento dei figli minori integra pienamente il reato di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art. 572 cp.
Invero, il reato di maltrattamenti in famiglia ben può essere commesso anche imponendo ai familiari – figli minori in tenera età – un regime di vita connotato non solo dal frequente ricorso a violenze fisiche, ma più in generale improntato a un generale degrado nell’accudimento (sia pur con riferimento a diversa fattispecie, si veda Cass., Sez.6, n. 12866 del 25/1/2018, Rv. 272737).
A tal riguardo, infatti, deve precisarsi che il reato di maltrattamenti può essere commesso anche in forma omissiva, lì dove il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione a fronte di esigenze cui il minore non può altrimenti provvedere (Cass., Sez.6, n.4904, del 18/3/1996, Rv. 205035; Sez.6, n. 9724 del 17/1/2013, Rv. 254472).
Sotto il profilo della volontà di avvilire e sottoporre i figli minori ad un contesto di vita familiare degradante, occorre affermare che il reato di maltrattamenti, presupponendo il dolo generico, non implica l’intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria (Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, Rv. 274341-02).
La reiterazione alla violenza del genitore nei rapporti con i figli, nonché l’abituale deficit di accudimento, sono elementi di per sé dimostrativi della reiterazione di condotte idonee ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, sia sotto il profilo oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale sentenza 27 febbraio 2024 n. 8617
