Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

sentenza di non luogo aLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta ed espone  i presupposti in base ai quali il giudice pronuncia  sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell’ ambito del processo penale  minorile.

L’art. 27 del D.P.R. 448 del 1988 recita quanto segue: “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne”.

Ne consegue che sulla base del tenore letterario dell’art. 27 D.P.R. 448 del 1988 si prevede una particolare causa di non luogo a procedere, quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

– che il fatto sia tenue;

– che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale;

– che l’ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne.

Il fatto per essere considerato tenue, deve essere valutato globalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato, le modalità con le quali il reato è stato eseguito.

L’occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.

Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processo proseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questa particolarmente importante stante la finalità del processo penale minorile improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile.

Orbene, alla stregua dei suddetti criteri, occorre che il giudice investito del merito li prenda in esame e, con motivazione corretta ed immune da vizi di legittimità, pervenga ad escludere l’ irrilevanza del fatto, avendo ritenuto che la condotta del minore era “sintomatica della proclività a delinquere già consolidata ad onta della giovane età del soggetto stesso”.

Si tratta, nella specie, di un giudizio di merito che, in quanto congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 42361 Anno 2012

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