Sospensione condizionale e lavoro di pubblica utilità

sospensione condizionaleLa disciplina della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività, trova il suo fondamento nella previsione dell’ art. 165 C.p., comma 1, come modificato dalla Legge n. 145 del 2004, art. 2.

Nell’ ambito del sistema penale vigente il lavoro di pubblica utilità, che trova le sue radici nella previsione dell’art. 19 codice Zanardelli, comma 5, è pena principale nel sistema del giudice di pace; è pena sostitutiva della reclusione per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; è sanzione nella quale può essere convertita la pena pecuniaria nel caso di condannato insolvente grazie alle regole degli artt. 101 e 102 Legge n. 689 del 1981, dopo che Corte  Costituzionale n. 131 del 1979 aveva dichiarato illegittimo il previgente art. 136 C.p.; è “sanzione amministrativa accessoria” alla condanna alla reclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme del codice della strada secondo il D.Lgs. n. 286/1998, art. 224 bis, inserito dalla Legge n. 102 del 2006. È semplicemente individuata come una “prestazione” cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena nel caso in esame, dell’art. 165 C.p.

Tale prestazione è costruita dal Legislatore alla stregua di una sorta di precondizione al cui soddisfacimento è subordinata l’operatività della sospensione condizionale della pena, sul piano della pura constatazione dei fenomeni normativi non può non rilevarsi che in tutti gli altri casi essa può essere disposta soltanto a richiesta del condannato e che la norma in esame richiede quantomeno la non opposizione del condannato: presupposto minimo di non illegittimità, giacché in nessun modo l’imposizione imperiosa di una prestazione lavorativa gratuita sarebbe compatibile coi precetti costituzionali (artt. 36 e 27 Cost.).

Il lavoro non retribuito in favore della collettività mantiene, quanto a significato obiettivo della prestazione, la vocazione di mezzo al fine del recupero sociale della persona.

Anche per questa ragione l’art. 168 C.p. prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata se il condannato non adempie agli obblighi impostigli: la subordinazione della sospensione alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività impone al condannato un facere successivo, che comporta significative limitazioni all’esercizio di garanzie costituzionali, che va svolto secondo tempi e modalità imposte dal giudice suscettibili di controllo e di verifica e che trova giustificazione nella condanna e nella non opposizione del condannato.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 35809 Anno 2016

 

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