La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria in relazione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, qualora venga disposto in sostituzione della pena detentiva o pecuniaria.
Nel caso di specie era stata pronunciata a carico dell’imputato sentenza ex art. 444 C.p.P., in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, Codice della Strada, e il Giudice a quo, nell’applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché nel disporre la confisca del veicolo, non aveva provveduto ad ordinare la sospensione dell’efficacia di tali sanzioni fino all’esito della valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in palese violazione del disposto di cui all’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada (la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. … il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice … dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato…).
Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre, ove prevista, la confisca del veicolo, ma contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Cass., Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 2882 Anno 2021