Sostituzione delle pene detentive e delle pene pecuniarie

sostituzione delle peneLa L. 24.11.1981 n. 689, agli artt. 53 e seguenti, prevede la sostituzione delle pene detentive brevi con la semidetenzione o con la libertà controllata o con la pena pecuniaria. Specificatamente  l’art. 53 L. 689/81 recita: ” Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi può sostituire tale pena con la semi detenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’ articolo 57 della presente legge e dall’articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.

L’art. 186 comma 9 bis Codice della Strada a sua volta prevede la sostituzione della pena sia detentiva che pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità.

Qualora il Giudice procede ad una doppia sostituzione delle pene, ovvero in conformità di quanto prospettato dalle parti, sostituisca l’originaria pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, pervenendo ad un risultato rispettoso delle citate disposizioni, nonché dell’art. 135 C.p.; e, successivamente procede alla sostituzione di entrambe le pene (quella pecuniaria originaria e quella pecuniaria derivante dalla sostituzione di cui sopra) con il lavoro di pubblica utilità, correttamente ragguagliato, tale ipotesi, dalla quale trae origine il caso concreto sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, non trova riscontro nell’ordinamento giuridico.

Senonché, l’operata doppia sostituzione delle pene non è prevista da alcuna norma e la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che, nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene.

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 45844 Anno 2016

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