Testimonianza del disabile psichico
L’incapacità della persona affetta da disabilità psichica di rendere testimonianza a cagione della sua infermità o comunque la presunzione di non credibilità richiede la necessità di riscontri esterni? In una parola, la testimonianza del disabile psichico che sia anche persona offesa del reato, quando ritenuta “non prova”, degrada da prova piena del fatto a dichiarazione che necessita di riscontri?
Ciò comporterebbe l’assurda conseguenza che la violenza sessuale consumata abusando delle condizioni di inferiorità psichica del disabile intellettivo non potrebbe mai essere sanzionata se il fatto è avvenuto, come normalmente avviene, lontano da occhi e orecchie indiscreti.
Poiché l’art. 194, comma 1, cod. proc. pen., afferma la capacità di testimoniare di ogni persona, senza ulteriori predicati aggiunti, l’argomento disabilità psichica non può essere di per sé utilizzato per scardinare tale principio fondamentale.
Come pure è stato affermato dalla Corte di legittimità, non ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina l’incapacità a testimoniare, essendo necessario accertare, in concreto, che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernerne in modo cosciente e critico il contenuto onde articolare coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione (Sez. 2, n. 45074 del 14/09/2023, Lombardo, Rv. 285376 – 01, che ha ritenuto che, in assenza di dati logico-fattuali e scientifici valevoli a chiarire l’effettiva compromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche del teste, ne fosse necessario l’accertamento attraverso apposita perizia).
Singolare, sul piano del metodo, che si contesti la capacità di testimoniare della vittima o comunque la sua attendibilità (in una confusione di piani che rende a-specifico il motivo) senza nemmeno esaminarne le dichiarazioni; ciò sul rilievo che l’idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 02; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, S., Rv. 272605 – 01; Sez. 2, n. 3161 dell’11/12/2012, dep. 2013, F., Rv. 254537 – 01), sicché non è possibile dedurre l’incapacità di testimoniare del disabile psichico prescindendo completamente dal contenuto delle dichiarazioni rese dal disabile stesso.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 23432 del 2026
