Braccialetto elettronico
Il braccialetto elettronico trova conferma nel principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l’applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente. (Sez. 4, n. 42892 del 15/10/2024, P., Rv. 287207 – 01).
Spiega il Giudice delle leggi che la necessità di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue.
Laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla (Corte cost., sent. n. 173/2024).
Dunque, l’indisponibilità del cd. “braccialetto elettronico” comporta la necessità di rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, di aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità (Sez. 5, n. 8379 del 29/01/2025, E., Rv. 287573 – 01).
Non necessariamente, dunque, la indisponibilità del dispositivo elettronico giova al “cautelato” sopratutto quando il tribunale ritiene elevatissimo e concreto il pericolo di recidiva avuto riguardo ai comportamenti tenuti dal ricorrente dopo l’allontanamento della persona offesa.
Ricollegare la contingente indisponibilità del braccialetto elettronico ad una necessaria attenuazione delle esigenze cautelari è frutto del medesimo automatismo censurato dal Giudice delle leggi.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 23432 del 2026
