Il tradimento o la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale può comportare il risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità aquiliana?
Se da un lato l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, dall’altro lato, per costante giurisprudenza, si deve ritenere che le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono un sistema chiuso, che impedisca alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di comportare l’applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità aquiliana. (Cass. n. 18853/2011).
Il diritto al risarcimento del danno trova fondamento sia in comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio e sia in comportamenti lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute, immagine, riservatezza, dignità,..).
I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 C.c. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall’espresso riconoscimento nell’art. 160 C.c. della loro inderogabilità, nonché dalle conseguenze di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l’interesse di ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali… l’addebito della separazione, con in suoi riflessi in tema di perdita del diritto all’assegno e dei diritti successori. (Cass. n. 9801/2005; Cass. n. 18853/2011).
Ne consegue che la violazione degli obblighi suddetti, “ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 C.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”. (Cass. ord. n. 6598/2019).
Ne deriva che l’addebito della separazione per tradimento o violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale è autonoma dall’azione del risarcimento del danno non patrimoniale, basato sulla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Pertanto, in caso di tradimento coniugale, ai fini della sussistenza della responsabilità per danni non patrimoniali, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori delle ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva, insita nella violazione del dovere di fedeltà, di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l’infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge, (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l’infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificatamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. (Cass. n. 18853/2011).