Tradimento finto e ipotetico
Il tradimento finto, ipotetico, comunque mai accertato fino in fondo e solo affermato da parte di un coniuge nei confronti dell’altro può essere ritenuto causa della frattura matrimoniale e costituire addebitato della separazione?
La questione giuridica è stata affrontata nell’ambito di un giudizio di separazione coniugale a seguito del tradimento confessato dalla moglie al marito per poi smentirlo durante il corso del giudizio assumendo di averlo inventato per ferire il marito nell’amor proprio.
In tal senso l’eventuale messa in scena della donna non era stata sfruttata come mero espediente provocatorio e, quindi, ad un certo punto disvelata per fungere da stimolo ad una ripartenza della vita di coppia, ma aveva condotto all’epilogo del rapporto, volta che la separazione era stata richiesta dal marito proprio a causa del tradimento sfacciatamente ammesso dalla moglie
La corte dei merito ha, per contro, ritenuto provata la violazione da parte della moglie del dovere di fedeltà coniugale, rilevando come la sua confessione, avvenuta dopo che il marito l’aveva sorpresa in bagno a conversare di nascosto al cellulare e le aveva chiesto spiegazioni, costituisse conferma inequivocabile dell’esistenza della relazione extraconiugale da lei intrattenuta, ulteriormente dimostrata dal comportamento successivo della signora, che solo in sede di giudizio di separazione aveva sostenuto di aver confessato il falso.
A maggior conforto della decisione, la corte del merito si è poi fatta carico di chiarire perché, pur nel caso in cui si fosse voluto dar spazio alla tesi difensiva della moglie, il fatto che prima dell’instaurazione del giudizio ella non avesse mai smentito la confessione, ed anzi avesse perseverato nel far credere al marito di averlo tradito, lo aveva comunque umiliato e gettato nello sconforto, producendo lo stesso effetto pratico che si sarebbe prodotto se il tradimento fosse stato reale, ed aveva irrimediabilmente minato il rapporto coniugale.
In subordine viene revocato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento, atteso che, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno non compete al coniuge cui è stata addebitata la separazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 ottobre – 16 dicembre 2015, n. 25337