La giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nell’affermare che, in base all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., la tutela del paesaggio costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale e che la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza.
L’art. 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è dedicato al “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”. Esso, precisando, al comma 3, che “Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette“, esprime un principio di “prevalenza dei piani paesaggistici” sugli altri strumenti urbanistici.
Tale principio è stato successivamente rafforzato con l’inserimento nella prima parte dello stesso comma 3, ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera r), numero 4), del Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), dell’inciso “non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico”, riferito alle previsioni dei piani paesaggistici disciplinati agli artt. 143 e 156 del Codice.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce dunque, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali, come il permesso di costruire, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.
È importante sottolineare che l’eventuale scelta della regione di perseguire gli obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo strumento dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici non modifica i termini del rapporto fra tutela paesaggistica e disciplina urbanistica, come descritti, e, più precisamente, non giustifica alcuna deroga al principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente.
Il progressivo avvicinamento tra i due strumenti del piano paesaggistico “puro” e del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, giunto alla sostanziale equiparazione dei due tipi operata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 135, comma 1), fa sì che oggi lo strumento di pianificazione paesaggistica regionale, qualunque delle due forme esso assuma, presenti contenuti e procedure di adozione sostanzialmente uguali.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 11 ANNO 2016