Veridicità assoluta delle informazioni
Preliminarmente occorre procedere ad una corretta ricostruzione sintetica dell’evoluzione giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, in tema di esercizio del diritto di cronaca, del suo bilanciamento con altri valori e diritti fondamentali nell’ottica di orientarsi nella valutazione sull’eventuale superamento dei limiti di operatività di cui all’art. 51 cod. pen.
In particolare, occorre citare la sentenza Fressoz e Roire Francia, del 21 gennaio 1999, evidenziando che la CEDU con tale pronuncia ha riconosciuto che i giornalisti avevano agito in buona fede, basandosi su documenti autentici (sebbene ottenuti illecitamente), e ha statuito che non si poteva richiedere loro una prova assoluta della veridicità. La motivazione ha precisato: “La protezione della libertà di stampa non può essere condizionata dalla capacità del giornalista di dimostrare la veridicità assoluta delle informazioni. Ciò che si esige è che il giornalista abbia agito con la dovuta diligenza e in buona fede, fornendo una base fattuale sufficiente per le sue affermazioni.” Questo ha rafforzato la nozione di una “verità putativa“, non assoluta, e ha spostato l’attenzione sulla condotta professionale del cronista.
Alla stregua dei principi derivati «dal secondo comma dell’art. 10 CEDU, la tutela della libertà di espressione è, per il giornalista, condizionata, quindi, da un esercizio in buona fede, nonché all’accuratezza e all’affidabilità delle informazioni veicolate al pubblico (tra le altre: Corte EDU, Grand Chamber, 20 ottobre 2015, Petikainen c. Finlandia, § 90; Corte EDU, 24 gennaio 2017, Travaglio c. Italia, §. 36; Corte EDU, 9 febbraio 2021, Sagdic c. Turchia. § 27; Corte EDU, Grand Chamber, 4 luglio 2023, Hurbain c/Belgio, § 181)».
Indi, nel citare la giurisprudenza della Corte di Cassazione nell’applicazione dell’art. 51 cod. pen., occorre richiamare Sez. I civile n. 5259 del 1984 che ha indicato il famoso “decalogo del giornalista” fissando i pilastri su cui si regge l’esercizio del diritto di cronaca, statuendo che «il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 Cost. e regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; C) forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato».
Il requisito della veridicità, dalla “sentenza decalogo” in termini di “verità putativa“, è stato ulteriormente affinato dalla Corte ponendo l’accento sulla diligenza qualificata del giornalista. In particolare, si è chiarito che il requisito della veridicità della notizia non esige una corrispondenza assoluta dei fatti alla realtà, bensì la corrispondenza sostanziale di essi all’accaduto, in esito ad un diligente accertamento da parte del giornalista. Tale diligenza impone una serie di verifiche e controlli, assumendo informazioni da fonti attendibili e dando conto, nell’articolo, della provenienza delle notizie stesse, così da consentire al lettore la valutazione della credibilità delle fonti stesse.
L’onere probatorio del giornalista non è, quindi, quello di provare la verità assoluta del fatto (che spetterebbe all’autorità giudiziaria), ma di dimostrare di aver agito con la massima professionalità e in buona fede nella raccolta e verifica delle informazioni.
Di recente, Sez. U. civili n. 13200 del 18.5.2025, Rv. 674788 – 01 è tornata ad esprimersi sui «complessi rapporti, in reciproca e costante tensione, tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità che, in una visione sistemica dei valori-principi di cui si compone la Costituzione (Corte cost., sent. n. 264 del 2012) e in considerazione della tendenziale equiordinazione dei diritti fondamentali della persona (Corte cost., sent. n. 85 del 2013), trovano dei delicati punti di equilibrio nei limiti, …, del diritto di cronaca.».
La sentenza delle Sezioni Unite si sofferma, in particolare, proprio sul concetto di verità, evidenziando che «esso, in rapporto al diritto di cronaca in generale, viene individuato in un’accezione di compromesso, volta a mediare tra esigenze di flessibilità, a tutela dell’attività del giornalista, ed esigenze più rigoristiche, per la salvaguardia dei diritti della personalità con cui quella attività può interferire. Sotto il primo profilo, la verità non è necessario che si declini in termini assoluti, ossia come necessaria corrispondenza tra la notizia narrata e il fatto accaduto nella realtà storica, essendo sufficiente, per integrare il requisito, che venga in rilievo una verità putativa. Tuttavia, per ritenere legittima la propalazione di una notizia putativamente conforme al vero, non è sufficiente una mera verosimiglianza tra il narrato e l’accaduto. Si richiede, infatti, al giornalista la prova di una verosimiglianza qualificata, rapportata all’osservanza di uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità, in maniera tale da non deresponsabilizzarne l’attività.».
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 24843 del 2026
