Sapere scientifico e giudizio penale
Con riferimento all’utilizzo del sapere scientifico va ribadito che è compito del giudice dare conto, attraverso la motivazione, della legge scientifica che ritiene più o meno convincente e idonea a spiegare l’efficacia causale di una determinata condotta, tenendo conto sempre di tre parametri di valutazione: la preventiva dialettica tra le varie opinioni scientifiche; il ruolo del giudice che non crea la legge, ma la rileva; la necessità che l’affermazione del legame causale avvenga al di là di ogni ragionevole dubbio..
Il giudice di merito può “governare“- da iudex peritorum piuttosto che da peritus peritorum – le informazioni scientifiche veicolate nel processo e il giudice di legittimità procedere al vaglio di razionalità del ragionamento svolto dal primo.
Si tratta di un percorso tutt’altro che astratto, ma al contrario scandito in un vero e proprio decalogo richiamato dalla nota pronuncia della Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, in cui il rapporto tra sapere scientifico e giudizio penale risiede tutto in questo nucleo di razionalità sul quale poi si esplicherà il controllo di legittimità, non già per sancire la validità/affidabilità della legge scientifica utilizzata (che, si ribadisce, attiene all’accertamento in fatto proprio del giudizio di merito), ma la logicità del percorso seguito dal giudice del merito nell’apprezzare la validità del sapere scientifico e nell’utilizzarlo quale strumento di accertamento del fatto.
Giova sinteticamente richiamare i principi che, secondo il diritto vivente, governano l’apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito e che presiedono al controllo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legittimità.
Al riguardo, si è chiarito che alla Corte regolatrice è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di merito, che ha il governo degli apporti scientifici forniti dagli specialisti.
La Suprema Corte ha evidenziato che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l’esito di accreditare l’esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice; che il ricorso a competenze specialistiche con l’obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell’uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell’incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva; e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa dell’opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio.
La Corte regolatrice ha in particolare affermato che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate.
La Suprema Corte è cioè chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248944; Sez. 4, n. 42128 del 30.09.2008, Rizza, n.m.).
E il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha ritenuto di non dover seguire. Suole affermarsi che al giudice è attribuito il ruolo di giudice dei periti.
Detta locuzione, secondo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza sopra richiamata, esprime efficacemente, in realtà, il ruolo di metodologo e di epistemologo che l’ordinamento assegna al giudice di merito, quale professionista al quale sono demandati i compiti decisori, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
La necessaria razionalità del discorso giustificativo della decisione giudiziaria impone, infatti, di bandire argomentazioni basate sull’intuito del giudicante, chiamato a governare saperi extragiuridici.
Nel giudizio di stampo accusatorio, il giudice, in veste di metodologo, deve razionalmente selezionare il sapere accreditato che può utilmente orientare la decisione: in tale ambito funzionale, il giudicante assume il ruolo di “gate keeper” della piattaforma probatoria, che si forma nel contraddittorio delle parti, che dibattono anche sulla individuazione, sul contenuto e sull’affidabilità delle tesi scientifiche di riferimento.
Il giudice è perciò chiamato a sviluppare un preliminare esame che involge la stessa affidabilità delle diverse tesi – spesso contrapposte – che consulenti tecnici e periti veicolano nel giudizio. Come è stato osservato, nello sviluppo di tale ruolo, il giudice deve esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni degli esperti sono state condotte; deve verificare l’ampiezza, la rigorosità e l’oggettività della ricerca; ed apprezzare conclusivamente l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica prescelta, nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall’esperto raccolgono nell’ambito della comunità scientifica (Sez. 4, n. 18678 del 14.3.2012, Campelli, Rv. 252621).
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2024, n. 10652
