Comunicare l’infedeltà coniugale è reato di molestia
Comunicare l’infedeltà coniugale di un coniuge ai danni dell’altro coniuge integra pienamente il reato di molestia ex art. 660 c.p.
Il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
Il reato de quo è plurioffensivo, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l’ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa.
Nel caso di specie è stata condannata penalmente una persona che aveva rivelato alla cognata i tradimenti del marito.
La parte lesa aveva ricevuto un SMS dal seguente tenore: “è giusto che tu lo sappia, S. (ovvero tuo marito) da sempre ti fa le corna, povera cretina, sei l’unica a non saperlo, forse”.
E, ancora, in un successivo SMS si affermava testualmente “d’altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta”.
Dalle indagini era risultato che i due messaggi erano stati spediti dal cellulare intestato alla cognata. Non vi è dubbio che il contenuto dei due suddetti sms, inviati dalla cognata alla parte lesa (nella specie la moglie del fratello), erano idonei a recare molestia e disturbo.
Invero, la reiterata condotta, secondo il giudicante, appariva idonea a recare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di forte disagio ed alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare.
Corte di Cassazione Penale, Sez. I, sentenza del 17.01.2013 n. 2597
