Ex amante rivela il tradimento al marito
L’ex amante che rivela il tradimento al marito della donna con cui ha intrattenuto una relazione extraconiugale rischia una condanna per il reato di atti persecutori.
Sebbene le condotte debbano essere sempre contestualizzate, nel caso di specie l’imputato veniva accusato di aver compiuto una serie di specifici fatti: ha consegnato una lettera con la quale informava il marito su luoghi e tempi dei convegni sessuali con la moglie di quest’ultimo e prospettava l’ipotesi che la donna avesse avuto rapporti sessuali con altri uomini; ha inviato altra lettera al marito con la quale ripeteva la vicenda degli incontri sessuali con la moglie, prospettava l’ipotesi che l’ultimo figlio della coppia avesse un diverso padre naturale; ha inviato al telefono cellulare del marito numerosi sms offensivi del suo onore e allusivi alle relazioni sessuali della moglie; ha scritto sulla parte interna dei muri di recinzione della scuola frequentata dai figli della coppia le frasi: “Auguri, nel pollaio nasce un altro figlio di troia…“, ecc…
E’ del tutto conforme ad una corretta interpretazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 612 bis c.p. la qualificazione di queste condotte come atti persecutori che risultano – oltre che istintivamente gemmati dalla vanteria del seduttore – direttamente causati dal suo risentimento per la cessazione del rapporto con la donna e per l’attentato alla serenità del proprio ambiente familiare posto in essere dal marito.
E’ di tutta evidenza la rilevanza penale di questi atti, costituiti dalla reiterata redazione e dalla ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare i coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della donna come aperta a soggetti estranei, tanto da rendere incerta la discendenza di uno dei figli.
Fondati o meno che siano tali messaggi hanno cagionato danno alla riservatezza e all’intimità sessuale delle persone offese con ampiezza, durata e carica spregiativa tali da rendere i messaggi stessi idonei a creare nei medesimi crescenti stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un perdurante e grave stato di ansia a fronte del concreto aggravamento e consolidamento della violazione della riservatezza e della manipolazione dell’identità umana, sociale, etica di tutti i componenti della famiglia, nel contesto familiare e lavorativo.
Tale angoscioso turbamento psicologico – destabilizzante dell’equilibrio psichico di un comune essere umano – è stato razionalmente desunto dalle dichiarazioni delle vittime, dai loro comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’imputato, considerata tanto nella sua astratta idoneità a causare l’evento suindicato, quanto nel concreto riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui la condotta persecutoria è stata consumata(cfr. sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, Rv. 252314).
E’ stato anche accertato che i comportamenti persecutori dell’imputato hanno indotto i coniugi a rinunciare all’utenza telefonica fissa e li hanno costretti ad evitare persone e luoghi frequentati dall’imputato (la cui condotta ha quindi cagionato l’ulteriore evento dell’alterazione delle abitudini di vita delle vittime).
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 10 luglio 2015, n. 29826
