Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Dispositivo dell’art. 358 Codice Penale
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Va premesso che, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, nel ridefinire la qualifica soggettiva dell’incaricato di pubblico servizio, il legislatore ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, inserendo nel corpo dell’art. 358 cod. pen. la locuzione «a qualunque titolo» ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel testo previgente della disposizione, al rapporto d’impiego con lo Stato o altro ente pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835).
Il capoverso dell’art. 358 cod. pen. esplicita la nozione di servizio pubblico, ritenendo lo stesso formalmente omologo alla pubblica funzione di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici di quest’ultima. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica — dovendo l’attività essere “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi” – che vincola l’operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità (secondo il c.d. criterio di disciplina) in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell’autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835). Dunque, oltre che per il requisito positivo, costituito dal regime giuridico, la nozione dell’incaricato di pubblico servizio si connota per il requisito negativo della assenza dei poteri della pubblica funzione e, infine, è delimitata verso il basso, essendo escluso che vi rientrino lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione d’opera meramente materiale.
Ne consegue che, agli effetti della legge penale, l’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio da parte dell’agente prescinde dalla circostanza che, ad erogarlo sia un soggetto pubblico o privato.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 6 n. 17474 del 2025
