Induzione a compiere o a subire atti sessuali
Va ricordato che, in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l’induzione a compiere o a subire atti sessuali si realizza quando, con un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, l’agente spinge, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (Sez.3, n. 38011 del 17/05/2019,Rv.277834 – 01; Sez.3,n. 38787 del 23/06/2015, Rv.264698 – 01). Come è noto, la fattispecie di violenza sessuale “per induzione“, prevista dall’art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, è incentrata sull’induzione all’atto sessuale di soggetto mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Tale condotta si distingue nettamente dalla fattispecie di violenza sessuale mediante violenza o minaccia o per costrizione mediante abuso di autorità di cui al comma 1 della stessa norma, sul rilievo che la fattispecie di cui al comma 2, n. 1 è caratterizzata dalla induzione che si realizza quando con un’opera di persuasione sottile, quanto subdola, l’agente spinge o istiga il soggetto che versi nella ricordata situazione di inferiorità fisica o psichica ad aderire ad atti sessuali che, altrimenti, non avrebbe compiuto.
L’induzione punibile, attuata mediante l’abuso, non si configura come attività di persuasione, ma come “vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie” (Sez. 3, n. 4426 del 13/5/1997, Masu, Rv. 208453, successive conformi Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, T., Rv. 247654; Sez. 3, n. 32513 del 19.6.2002, P., Rv. 223101).
Quanto all’abuso, è stato ribadito che lo stesso consiste nel doloso sfruttamento da parte dell’autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali (cfr., tra le altre, sez.4, n. 40795 del 3/10/2008, Cecere, Rv. 241326; sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, Rv. 227029).
In conclusione, indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica e l’abuso si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità connessa all’infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell’autore del comportamento di induzione.
Corte di Cassazione penale, sez. III, 13 ottobre 2021, n. 37129
