Indeterminatezza dell’espressione “atto sessuale”
In relazione alla fattispecie configurata dall’art. 609-bis c.p. riferita all’assunta indeterminatezza dell’espressione “atto sessuale”, si è pronunciata la Corte costituzionale, con ordinanza 295/2000 che si limitò a dichiarare la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-bis c.p., in relazione agli artt. 2, 3 e 25, comma 2, Cost., riferita all’assunta indeterminatezza dell’espressione “atto sessuale”, è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Sezione, con la sentenza 6652/1998, Di Francia, ove è stato evidenziato che “la formula, che ha il pregio della sinteticità, essendo ogni definizione analitica nella materia in esame da evitare, non può essere ritenuta generica ed indeterminata, poiché molte volte l’organo di giustizia costituzionale ha riconosciuto la legittimità del riferimento a condotte la cui illiceità è condizionata dall’evoluzione del costume sociale o da nozioni scientifiche ed i cui contenuti sono determinati dall’interpretazione giurisprudenziale (Corte costituzionale 191/1970, con riguardo al concetto di osceno”).
Sul punto si rileva anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale:
– la legge, nel delineare i fatti che costituiscono reato, può ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato può essere ricavato da nozioni non giuridiche, purché sia comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con sanzioni penali (sentenza 312/1996 e 414/1995);
– “il principio di tassatività della fattispecie penale… deve considerarsi rispettato anche se il Legislatore, nel descrivere il fatto-reato, usi non già termini di significato rigorosamente determinato ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collettività in cui l’interprete opera, spettando a quest’ultimo di determinare il significato attraverso il procedimento ermeneutico di cui all’art. 12, comma 1, delle Preleggi” (ordinanza 169/1983).
La “determinatezza” (in funzione di garanzia della libertà o in funzione di tutela dell’uguaglianza) è un modo di essere delle norme (e dei loro elementi) come risultano non soltanto dagli enunciati legislativi, ma anche dall’interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi attraverso l’applicazione.
Deve essere pertanto di guida, nella relativa indagine, il criterio, reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordando con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce.
L’inclusione, nella formula descrittiva dell’illecito penale, di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale in esame, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato del singolo elemento, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo (cfr., ex plurimis, le sentenze 5/2004; 34/1995; 31/1995; 122/1996; 247/1989).
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, come si è esposto dianzi, nell’art. 609-bis c.p., il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute “erogene” (stimolanti dell’istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica.
La dottrina, che considera insoddisfacenti i richiami sia alle “zone erogene” quali estremi confini della libertà sessuale sia alle nozioni scientifiche, osserva che il ricorso alle discipline scientifiche, in vista della tipizzazione di una fattispecie penale, se pure garantisce una maggiore uniformità rispetto ai criteri di carattere culturale e sociale, non esime dai rischi di una probabile relativizzazione del canone valutativo.
Viene evidenziato, altresì, che anche negli orientamenti scientifici, soprattutto nel campo del comportamento umano, può pur sempre aversi un recupero subliminale di parametri etico-sociali.
In contrario, però, va rilevato che – alla stregua dell’anzidetto consolidato orientamento giurisprudenziale – il termine “atti sessuali“, al quale nel linguaggio comune possono attribuirsi più significati, anche eterogenei, viene ad assumere, attraverso il riferimento alle discipline scientifiche, un’accezione peculiare, che lo rende preciso e per nulla indeterminato.
È in primo luogo chiaro che, attraverso la norma incriminatrice in esame, il Legislatore ha voluto accordare tutela alla libertà personale intesa come libertà di autodeterminazione della propria corporeità personale, e non già alla libertà morale della persona oppure al pudore come specificazione del buon costume e dei valori morali della collettività.
Deve inoltre evidenziarsi che – secondo la Corte costituzionale – l’integrazione della norma ad opera del giudice, mediante prudente apprezzamento delle indicazioni scientifiche, non costituisce invasione dei poteri riservati al Legislatore (v. Corte costituzionale, sentenza 475/1988).
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 23 settembre 2004, n. 37395
