Adescamento di minorenni
Dispositivo dell’art. 609 undecies Codice Penale
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore
La fattispecie criminosa di cui all’art. 609-undecies c.p., è stata introdotta dalla L. 1 ottobre 2012, n. 17240, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, stipulata a Lanzarote nel 2007 (“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”); tale disposizione punisce “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce” finalizzato alla commissione di reati sessuali e criminalizza, con una significativa anticipazione della tutela penale, condotte che si pongono quale antefatto dei reati fine.
E’ stato, infatti, chiarito che tale norma contiene una clausola di riserva in forza della quale, il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata (cfr in tal senso, Sez.3, n. 16329 del 04/03/2015, Rv.263335, in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne ed esclusa quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta di imputato che, con spasmodico invio di “sms” e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, aveva cercato di circuire ragazzi minorenni; nonchè Sez.3, n. 8691 del 29/09/2016, dep.22/02/2017, Rv.269194 – 01, cit.).
Corte di Cassazione penale sez. III – 10/09/2020, n. 28454
