Reati culturalmente orientati
La categoria dei reati culturalmente orientati, o culturalmente motivati, si è via via imposta all’attenzione dell’interprete, in ragione dell’imponente fenomeno [dei] flussi migratori e alla cd. globalizzazione che caratterizzano, in questo periodo storico, l’Europa e il nostro paese. Occorre altresì considerare che il diritto penale, e segnatamente gli elementi integrativi delle fattispecie penali, risentono fortemente del periodo storico e della evoluzione della “cultura” e della sensibilità diffuse. Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza di questa sezione, anche recentemente, ha ribadito, sia pure con riferimento a diverse fattispecie, che occorre promuovere un approccio esegetico che abbia in considerazione il mutamento del costume e sentire sociale in continuo divenire, di modo che le decisioni si mostrino come il prodotto di una “interpretazione contestualizzata in relazione al momento storico, più che una tralatizia ripetizione di concetti (il comune sentire; la pubblica decenza) ritenuti scontati e immutevoli” (così, Sez. 3, n. 39860 del 23 aprile 2014 – dep. 26 settembre 2014, Rv. 26249001, valutando la nozione normativa di “pubblica decenza” sottolinea come la stessa sia stata esaminata e costantemente rivisitata alla luce dell’evolversi dei costumi sociali e del comune senso del decoro e della decenza, dovendosi ricostruire per i casi in cui la norma penale imponga la valutazione di elementi integrativi tratti dal comune sentire sociale, che la interpretazione si evolva conformemente ai principi di “civiltà ed elasticità giuridica“).
Accanto a tale linea interpretativa, che non rinnega né esclude la necessità di procedere ad una interpretazione delle norme penali che risenta del momento storico e culturale di riferimento (ivi compreso con riguardo al fenomeno del cd. “multiculturalismo”, quale precipitato della integrazione dei migranti nella compagine sociale) occorre tuttavia tenere presente che nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell’uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili, della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino (si veda Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2007, n. 34909, per la esclusione della rilevanza della condizione soggettiva dello straniero, pur ignorante della illiceità della condotta di violenza sessuale intraconiugale).
Lo stesso legislatore, del resto, come già posto in rilievo da questa corte (v. Cass., sez. VI, 26 novembre 2008 (Ud. 26 novembre 2008, dep. 16 dicembre 2008), n. 46300) ha considerato la posizione dell’immigrato in termini di integrazione, prevedendo, per esempio quale circostanza aggravante (si veda il d.l. 26 aprile 1993, n. 122, art. 3, comma 1, conv. con modif. in l. 25 giugno 1993, n. 205) la “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso“, al tempo stesso ribadendo la repressione di condotte pure conformi a credenze religiose, sociali e culturali ma confliggenti con beni rilevanti che non tollerano compressione come la salute o l’integrità fisica (in tal senso la norma sulla repressione penale dell’infibulazione, stabilita dall’art. 583-bis c.p. (l. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 6, comma 1).
Sulla scorta di tali considerazioni emerge dunque come la categoria dei reati culturalmente orientati, tutt’altro che uniforme nella casistica, potrà essere valutata dall’interprete solo sulle premesse dell’attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, ed i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.
Al tempo stesso al fine di valutazione l’incidenza della matrice culturale sulla consapevolezza dell’agente, sarà utile, come suggerito dalla dottrina più recente, la valutazione della natura della norma culturale in adesione alla quale è stato commesso il reato, se di matrice religiosa, o giuridica (come accadrebbe se la norma culturale trovasse un riscontro anche in una corrispondente norma di diritto positivo vigente nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell’immigrato, dovendosi ritenere tale circostanza rilevante quanto alla consapevolezza della antigiuridicità della condotta e quindi alla colpevolezza del fatto commesso), e del carattere vincolante della norma culturale (se rispettata in modo omogeneo da tutti i membri del gruppo culturale o, piuttosto, desueta e poco diffusa anche in quel contesto).
Infine, assumerà rilievo, come pure evidenziato dalla dottrina, il grado di inserimento dell’immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d’origine, aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 29 gennaio 2018 (dep. 2 luglio 2018), n. 29613.
