Circostanza aggravante del rapporto di coniugio e regime di separazione legale tra i coniugi
La Corte di legittimità ha invero già avuto modo di affermare più volte – sin dalla pronuncia risalente al 1971 – che la circostanza aggravante del rapporto di coniugio riposa sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta (Sez. 1 n. 1622 del 20.10.1971, dep. il 1970, Baracco, RV 120536).
Il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dell’articolo 577 c.p., al di fuori della ulteriore circostanza dell’eventuale coabitazione (Sez. 1 n. 5378 del 15 Febbraio 1990, Iarossi, RV 184023).
La Corte di legittimità ha, altresì, anche già avuto modo di puntualizzare che ai fini dell’aggravante del rapporto di coniugio prevista dall’articolo 577 c.p., e’ irrilevante l’intervenuta separazione legale tra i coniugi in quanto detto status non determina lo scioglimento del matrimonio (Sez. 1, n. 42462 del 19/12/2006, Rv. 235339 – 01, Sez. 1, n. 7198 del 01/02/2011, Rv. 249230 – 01).
Si ritiene di condividere tale orientamento interpretativo dal momento che il regime di separazione legale tra i coniugi attenua il complesso degli obblighi nascenti dal matrimonio eliminando segnatamente quello della coabitazione ma non toglie lo status di coniuge con i corrispondenti obblighi personali e permanenti che lo costituiscono, status che si perde solo con lo scioglimento del matrimonio.
Tale interpretazione lungi dal porsi in contrasto con i principi costituzionali si risolve piuttosto in un motivo di rafforzamento degli stessi nella misura in cui, coerentemente con il sistema ordinamentale della famiglia, ispirato al principio della solidarietà, rispetto al quale non possono ritenersi estranei i precetti penali, conferisce alla norma che prevede l’aggravante de qua la giusta, rectius corretta valenza dispositiva; ne’ ad una diversa impostazione potrebbe condurre il fatto che il legislatore abbia sentito la necessità di prevedere espressamente lo status di coniuge legalmente separato con l’intervento additivo apportato all’articolo in questione con la L. n. 4 del 2018; tale modifica, in parte qua, ha in realtà una portata meramente chiarificatrice, avendo in buona sostanza essa recepito quanto già avvertito nella coscienza sociale e già da tempo affermato dalla giurisprudenza (sia penale che civile in materia di regolazione dei rapporti tra i coniugi separati) in conformità ai principi ordinamentali.
Il legislatore ha piuttosto colto l’occasione con tale intervento integrativo, nato soprattutto dalla necessità di estendere la tutela del disposto normativo all’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione e’ cessata, ovvero alla persona che e’ legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima, oltre che allo stesso coniuge divorziato – ovvero a quei soggetti prima non ricompresi nella norma ne’ in alcun modo ricomprendibili in essa – di precisare che l’aggravante in parola si applica anche in caso di coniuge legalmente separato.
Lungi dal risolversi quindi la indicata interpretazione in un ingiustificato trattamento a discapito del coniuge separato essa e’ piuttosto la sintesi – previdente – della sostanza non solo giuridica – del rapporto di coniugio che evidentemente anche allorquando si interrompe non può dirsi ancora del tutto cessato in considerazione del rilievo – non solo giuridico – che esso continua ad avere, che – vieppiù sotto certi aspetti – impone il rispetto di quei doveri che traggono dal matrimonio la loro fonte di legittimazione ma che persistono per tutta la sua permanenza e durata, cessando solo quando interviene un atto estintivo-definitivo come il divorzio (sebbene ora con la modifica normativa suindicata si deve giungere ad affermare che, di la’ del rilievo strettamente giuridico di determinati doveri, debba ritenersi assistita da tutela rafforzata anche la relazioni tra ex coniugi e ciò per i risvolti purtroppo non di rado nefasti che a volte si innescano anche a seguito del divorzio che hanno imposto al legislatore il detto intervento).
Indi, concludendo, mentre per i coniugi divorziati, che in quanto tali non potevano in alcun modo essere ricompresi nella norma previgente, la modifica dell’articolo 577 c.p. si e’ risolta in una previsione nuova, per i coniugi separati essa non ha tale portata innovativa, avendo in realtà essa recepito quanto già affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte ed era insito nello stesso disposto normativo il cui riferimento allo status di coniuge imponeva già prima, per i motivi anzidetti, l’interpretazione a cui si e’ inteso qui aderire.
La ratio della norma riposava e riposa nell’evidente necessità di apportare una tutela “rafforzata” alle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto di tipo familiare e ciò non solo per la ripugnanza che l’azione contraria a un siffatto legame suscita ma anche per la insidiosità delle relazioni che su di esso possono innescarsi, che evidentemente non necessariamente svaniscono con la cessazione della convivenza (la quale anzi non di rado – come dimostrano le cronache giudiziarie – acuisce le conflittualità, rendendo, oggi, ancor più necessario il rispetto di quei doveri che permangono anche dopo la separazione e che contribuiscono a dar conto delle ragioni del rafforzamento della tutela penale).
Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza 29.04.2020, n. 13273
