Rifiuto di accertamento del tasso alcolemico e affidamento in prova al servizio sociale
Gradualità della concessione dei benefici penitenziari
L’affidamento in prova al servizio sociale, quale misure alternativa alla detenzione, anche in relazione alla pena residua per il reato di rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, s’inserisce nell’ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato.
Secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Cass., Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029).
Va ribadito che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Cass., Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);
Corte di Cassazione Penale, Sez. VII, ordinanza n. 25404 del 2025
