Il diritto di cronaca giudiziaria
Il diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall’art. 21 della Costituzione, trova un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il medesimo può essere efficacemente chiamato in causa – quando ne possa derivare un’offesa all’altrui reputazione, prestigio o decoro – soltanto qualora siano rispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) la verità della notizia pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) l’obiettività e la continenza dell’informazione.
E la Corte di cassazione ha da sempre affermato, anche in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434), perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (ex multis, Cass., Sez. U n. 4950 del 26/03/1983, Narducci, Rv. 159240).
Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dubbio o perplessità.
Rientrano del resto nel perimetro del reato di diffamazione a mezzo stampa anche informazioni generiche ma allusive a comportamenti di natura illecita e comunicate al pubblico, ritenute idonee ad integrare l’offesa alla reputazione quando sia attribuita alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, ma in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità (Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv. 277742; Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, Bisignano, Rv. 266026; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, De Luca e altri, Rv. 242019).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 sentenza n. 24275 del 2025
