Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione
Dispositivo dell’art. 380 bis Codice di procedura civile
Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380 bis 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.
L’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 164/2022, applicabile ai ricorsi pendenti alla data dell’1.1.2023, per i quali non fosse già fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica, prevede che “se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa l’inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.”.
La norma è stata modificata dal cd. d.lgs. 164/2024, eliminando il requisito della nuova procura speciale, con effetto dal 26.11.2024; la nuova previsione è applicabile al presente giudizio, proposto con ricorso in cassazione notificato nel 2024.
L’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., richiama l’intera disposizione dell’art. 391 c.p.c., conseguendone l’applicazione anche del particolare rimedio concesso alle parti per ottenere un riesame della pronuncia di estinzione, rimedio che non ha carattere impugnatorio (Cass. SU 9611/2024; Cass. 19234/2024).
La richiesta di fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., in caso di pronuncia di estinzione, determina l’automatica caducazione del decreto di estinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese, essendo poi rimessa alla Corte ogni decisione sia sull’estinzione del giudizio, sia sulle spese (Cass. 31318/2022; Cass. 19234/2024).
Corte di Cassazione Civile sentenza Sez. 2 n. 14013 del 2025
