Reato di Diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva
La competenza territoriale
Sul tema della competenza territoriale per il reato di diffamazione commessa mediante l’attribuzione di un fatto determinato ed a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive è effettivamente, da tempo, radicato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Un primo orientamento sostiene che, in tale ipotesi, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando la legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 5, e cioè con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione, poiché la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, menziona i “reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato“, indipendentemente dalla persona che li abbia commessi (Sez. 5, n. 3135 del 2019, n.m.; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, dep. 2015, Perego, Rv. 262168; Sez. 1, n. 269 del 13/1/2000, Sgarbi, Rv. 215382; Sez. 1, n. 6793 del 13/12/1997, dep. 1997, Sindoni, Rv. 206755; Sez. 1, n. 6018 del 13/12/1994, dep. 1995, Costanzo, Rv. 200801).
Tale opzione ha basato il proprio convincimento su una lettura congiunta del comma quarto e del comma quinto dell’art. 30 I. n. 223 del 1990, valorizzando il dato che l’inciso “reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato” (contenuto nel quarto comma dell’art. 30 cit., oggi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 150 del 2021 Corte cost., come si dirà di qui a poco) sembra(va) riferirsi a tutti i reati di diffamazione caratterizzati dal particolare strumento di diffusione delle espressioni diffamatorie, rappresentato dalle trasmissioni radiofoniche o televisive, indipendentemente dalla persona che li abbia commessi.
L’espressione ulteriore contenuta nel citato comma quarto – e cioè “si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall’art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47” – riguarderebbe il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato.
Per questo, quando nel comma quinto si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, “i reati di cui al quarto comma“, questi comprendono anche la diffamazione consistente nell’attribuzione di un fatto determinato commesso da chiunque (anche da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo del medesimo art. 30).
Secondo tale tesi, detta interpretazione del regime di competenza peculiare, previsto dalla legge del 1990 – che ha regolamentato l’intero settore delle trasmissioni radiotelevisive nei numerosi aspetti bisognosi di specifica attenzione normativa – non sarebbe neppure da considerarsi rientrante nella categoria dell’interpretazione “estensiva“; piuttosto, si sarebbe dinanzi ad un’esegesi che predilige il carattere generale di una disposizione che, non a caso, testualmente non fa cenno alcuno al suo specifico riferirsi a determinate categorie soggettive, neppure nella rubrica normativa (dedicata genericamente alle “Disposizioni penali”).
La lettura interpretativa proposta avrebbe il merito, altresì, di avere natura coerenziatrice di regimi di competenza territoriale, altrimenti divergenti se si ritenesse, viceversa, che i reati commessi dai soggetti nominati nel primo comma dell’art. 30 cit. dovessero seguire un foro differente da quello previsto come criterio generale dall’art. 9, comma 1, cod. proc., pen.
In controluce, tale giurisprudenza distingue le disposizioni in tema di trattamento sanzionatorio, contenute nell’art. 30 cit., non estensibili analogicamente a soggetti diversi da quelli menzionati nella norma, rispetto alla regola sulla competenza, valida invece per tutti i reati di diffamazione a mezzo trasmissioni televisive consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, indipendentemente dall’autore.
La seconda tesi in gioco, all’opposto, ha ritenuto che le norme speciali di cui all’art. 30 L. n. 223 del 1990, dettate in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive, stante il divieto di applicazione analogica, valgono esclusivamente con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest’ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l’art. 595 cod. pen. e le regole generali sulla competenza per territorio (Sez. 1, n. 1291 del 27/2/1996, Ferrara, Rv. 205281; Sez. 2, n. 34717 del 23/4/2008, Matacena, Rv. 240687; Sez. 5, n. 50987 del 6/10/2014, Cappato, Rv. 261907).
La più recente sentenza massimata in tal senso – vale a dire Sez. 5, n. 27823 del 19/04/2017, Izzo, Rv. 270557 – in realtà, in motivazione, ha evocato il principio di diritto nella sua massimazione complessiva, ma ha inteso chiaramente riferirlo alla parte rilevante per la questione decisa, vale a dire quella del divieto di estensione analogica della disciplina sanzionatoria speciale, prevista dall’art. 30 l. n. 223 del 1990 per “delegato al controllo” ai sensi del comma 1 della citata disposizione, al direttore responsabile di un telegiornale privo di delega formale. La lettura della motivazione come ha messo in risalto anche Sez. 5, n. 3135 del 2019 – consente agevolmente di rilevare che il problema della competenza non è affrontato, nè è presa in considerazione o smentita la giurisprudenza di legittimità riferibile al primo orientamento.
Viceversa, una recente sentenza – ancorchè in un obiter dictum, poichè ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. – ha collegato la pronuncia n. 27823 del 2017 alla seconda delle due tesi contrapposte in esame e, su tali basi, ha aderito esplicitamente al principio che esporta il divieto di analogia anche in tema di competenza territoriale (così Sez. 5, n. 41165 del 2023 n.m.).
Per giungere alla soluzione della questione controversa, è necessario oggi confrontarsi anche con la sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, con cui il giudice delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e, in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – dell’art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Ed è questo dato inedito, mai prima esaminato dalle tesi che si confrontano sul tema, a dover essere valutato in particolare, perché destinato ad incidere significativamente sulle scelte interpretative.
Come noto, la norma censurata della legge sulla stampa – lex specialis rispetto alle due aggravanti stabilite dall’art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma – prevedeva una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta fosse commessa col mezzo della stampa e consistesse nell’attribuzione di un fatto determinato; in tal caso, la pena prevista era quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore ad euro 258, da applicare in via cumulativa, a meno che non sussistessero, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all’aggravante in esame.
Proprio l’indefettibilità dell’applicazione della pena detentiva, escluse le ipotesi indicate, secondo la Consulta, rendeva la disposizione incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero. La necessaria irrogazione della sanzione detentiva è stata ritenuta, infatti, ormai in contrasto con l’esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri, anche in considerazione del diritto vivente, che condiziona l’operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell’assenza di colpa nel controllo delle fonti, ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista anche nell’ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa.
La Corte costituzionale ha chiarito, altresi, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non crea alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla pronuncia di incostituzionalità.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha dichiarato, altresì, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che faceva esplicito riferimento al fatto che si applicano “ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47“, dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Nondimeno, la Corte costituzionale ha ribadito, anche per tale seconda statuizione di incostituzionalità, dichiarata “a cascata”, che resterà comunque applicabile la disciplina prevista dall’art. 595, terzo comma, cod. pen. (nonché del secondo comma della stessa disposizione, che prevede l’aggravante dell’attribuzione di un fatto diffamatorio determinato), senza generare vuoti di tutela, anche in questo caso.
La dichiarazione di incostituzionalità, dunque, proprio per le precisazioni appena evocate e compiute dalla stessa Consulta, lascia propendere per la possibilità di intendere il comma quinto dell’art. 30 L. n. 223 del 1990 come tuttora vivente nel suo contenuto di competenza territoriale “speciale” – il foro della persona offesa – perché da ritenersi richiamante non più il comma 4, ma l’art. 595 cod. pen.
Se, dunque, è legittimo dedurre, da un’esegesi della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, la perdurante vigenza della disposizione di cui all’art. 30, comma 5, cod. pen., che si pone come norma dal contenuto di rinvio “mobile”, quanto alle indicazioni riferite alla competenza territoriale, per i reati di diffamazione commessi tramite l’attribuzione di un fatto determinato ed a mezzo di strumenti radiofonici televisivi – rinvio che la stessa declaratoria di incostituzionalità legittima, visto l’esplicito rimando della sentenza di incostituzionalità alla continuità punitiva tra art. 30, comma 4, L. n. 223 del 1990 e art. 595 cod. pen. – permane la possibilità di interpretare la speciale competenza del foro della persona offesa come vigente e riferita a tutti coloro i quali commettano una condotta diffamatoria mediante tali strumenti e l’attribuzione di un fatto determinato. E non soltanto ai soggetti previsti dal comma 1 del citato art. 30.
Data tale possibilità, il Collegio ritiene che questa sia anche l’opzione interpretativa preferibile.
E difatti, ancor più una volta che la stessa Corte costituzionale ha indicato nell’art. 595 cod. pen. la disposizione generale che sopperisce, d’ora innanzi, tramite le fattispecie aggravate, all’area di punibilità coperta precedentemente dalla norma speciale dichiarata incostituzionale (l’art. 30, comma 4, L. n. 223 del 1990), emerge la potenzialità applicativa del foro peculiare previsto dal comma 5 dell’art. 30 I. n. 223 del 1990, da intendersi riferito alle ipotesi di diffamazione commesse da chiunque, con l’attribuzione di un fatto determinato e mediante gli strumenti radiofonici e televisivi (seguendo l’art. 595, commi secondo e terzo, del codice penale).
Nessun richiamo testuale, inoltre, collega la disposizione relativa al foro speciale, prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoria di soggetti indicata al comma 1 (peraltro pensata nella diversa ottica di sanzionare particolari ipotesi di reato commesse dai concessionari radiotelevisivi e loro delegati, e cioè quelle in cui si dia luogo a trasmissioni oscene), per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dell’art. 30 nella parte sanzionatoria, l’unica effettivamente ed esplicitamente contenente il rimando ai “soggetti di cui al comma 1”.
D’altra parte, a supportare la possibilità di desumere dall’attuale sistema normativo, come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, i punti di un percorso interpretativo che si uniscono sino a disegnare la tesi qui preferita, vale anche un’ulteriore considerazione: la regola speciale di competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l’esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a “poteri forti” quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nel processo.
Del resto, anche una risalente sentenza della Corte costituzionale (la n. 42 del 1996), sebbene non occupandosi direttamente della questione controversa e dell’applicazione generalizzata della regola di competenza prevista dal comma 5 dell’art. 30 L. n. 223 del 1990, sembra darla quasi per scontata e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, posta nei riguardi della citata norma e di quella del comma 4 della stessa disposizione, sul presupposto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore di introdurre una disciplina di favore per le persone colpite dal reato di diffamazione aggravata, quando lo stesso risulti commesso attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo. Si segnala, infatti, che la giustificazione della regola peculiare di competenza, tra l’altro, “può trovare fondamento proprio nella particolare natura… nella particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all’ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa“. Da qui l’esigenza di attenuare l’evidente squilibrio delle posizioni.
Tali considerazioni, e la soluzione prescelta di dare un’operatività generale al criterio del foro della persona offesa, in caso di reati di diffamazione commessi con l’attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici o televisivi, si pongono in dialogo coerente, peraltro, con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità che, da tempo, ha chiarito come la competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza.
In particolare, le Sezioni Unite civili, con ordinanza Sez. U, n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467, hanno stabilito che, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.
Alla luce di tali premesse, si rileva che:
in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione.
Corte di Cassazione n. 26919 del 08 luglio 2024
