Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Dispositivo dell’art. 612 ter Codice Penale
” … chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000″.
Con riferimento alla nozione di “contenuti sessualmente espliciti” occorre capire se la stessa si riferisca soltanto alle immagini o ai video che ritraggano organi genitali – e dunque non
ricomprendendo il seno femminile tra questi, ancorché nudo – ovvero atti sessuali veri e propri.
Il testo normativo non pone esplicite riserve.
Anzitutto, si osserva che la locuzione normativa “a contenuto sessualmente esplicito” non rimanda evidentemente e necessariamente alla diffusione di video o immagini di un organo proprio dell’apparato sessuale-riproduttivo in senso medico-scientifico, né tantomeno allude solo ad un atto sessuale vero e proprio (sulla cui nozione, complessa, molto ci si interroga ai fini dell’integrazione delle diverse fattispecie penali nelle quali essa viene inserita), essendo evidente che la sessualità di una persona, vittima del reato, può essere evocata in maniera manifesta anche soltanto attraverso la proposizione di parti del suo corpo “erogene” diverse dagli organi genitali, eppure capaci di richiamare, per il contesto e le condizioni concrete nelle quali vengono ritratte, l’istinto sessuale: tali “zone erogene” possono essere il seno e i glutei, ancor più se nudi ovvero in condizioni di contesto che richiamino il sesso.
Sicché, qualora la diffusione avvenga senza il consenso della persona offesa, si stabilizzerà una violazione della libertà di autodeterminazione della sua sfera sessuale complessivamente intesa, rilevante ai sensi del secondo comma dell’art. 612-ter cod. pen. se, come si è più volte precisato, accompagnata dal dolo specifico di recare nocumento alla persona le cui immagini (o video) vengano diffusi.
Inoltre, seguendo le declinazioni interpretative della disciplina penale della pornografia minorile, nella quale egualmente viene in gioco il tema della sessualità e del significato sessuale d’immagini, si è conferito rilievo sessuale alla nudità in quanto tale (Sez. 3, n. 39685 del 1/12/2017, dep. 2018, C., Rv. 273960) ovvero anche a movimenti e atteggiamenti, ancorchè inconsapevoli o involontari (Sez. 3, n. 42964 del 10/6/2015, B., Rv. 265157 in cui si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del “materiale prodotto” non presuppone necessariamente un’interazione consapevole fra l’autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente).
Specificamente, poi, il seno è stato inserito nel novero delle zone erogene e si è chiarito, sempre in tema di pornografia minorile, che il riferimento alla “rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto” di cui all’ultimo comma dell’art. 600-ter cod. pen. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei (Sez. 3, n. 9354 del 8/1/2020, C., Rv. 278639; vedi anche Sez. 3, n. 549 del 15/11/2005, dep. 2006, Beraldo, Rv. 233115).
Deve affermarsi, quindi, che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità.
Corte di Cassazione Sez. I penale, sentenza n. 33230/2024
