Indagini genetiche
La giurisprudenza di legittimità con indirizzo largamente maggioritario ritiene che, in tema di indagini genetiche, l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 27813 del 20/06/2024, Ndreca, Rv. 286745-01; Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904-04; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264863-01).
Invero, come condivisibilmente chiarito dalle richiamate pronunce, nel processo penale possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica di riferimento di talché l’utilizzabilità dei risultati della prova scientifica comporta in maniera imprescindibile il rispetto delle regole che ne disciplinano l’acquisizione e la formazione all’interno del processo. Il giudizio di affidabilità degli esiti attinti deve essere pertanto fondato sulla osservanza delle garanzie che presidiano l’iter formativo della prova.
Con specifico riguardo alle indagini genetiche relative al DNA la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, le stesse presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182-01; Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257-01); tuttavia, perché possa riconoscersi siffatta valenza è necessario che la custodia del reperto contenente il materiale genetico e la successiva estrazione e comparazione avvenga in conformità alle regole esperienziali codificate e sulla base di premesse fattuali non controverse.
Costituendo il giudizio di identificazione ovvero di compatibilità genetica il risultato di una procedura complessa che coniuga attività di ricerca della prova di competenza degli organi inquirenti alle regole scientifiche e tecniche di settore, il recepimento degli esiti attinti nel procedimento cautelare non può prescindere da una verifica, adeguata alle connotazioni e alla fluidità propria della fase, circa la correttezza dell’iter seguito.
Come rimarcato da Sez. 5, n. 36080/2015, cit., l’affidabilità giuridica dei risultati dell’indagine genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguìto, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che “cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali” compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell’analisi, sia in ipotesi di identità, che di mera compatibilità con un determinato profilo genetico.
La contraria opinione secondo cui, in tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144-01; Sez. 5, n. 21853 del 27/02/2024 Maier, non mass.) non persuade in quanto, l’inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a quelle asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, la cui eventuale incapacità di incidere sulla efficacia rappresentativa della stessa non può costituire onere gravante sull’indagato, soprattutto nella fase delle investigazioni e nei casi in cui l’esito dell’accertamento tecnico di parte rappresenti l’unica fonte a supporto della gravità indiziaria.
Corte di Cassazione Penale, Sez. II, 15/07/2025, sentenza n. 26031

Buonasera.son in uscita da affitto reside.le arredato annuale.il contratto in corso è dal 13 09 2024 a 13 09 2025.6 mesi prima mi è arrivata racc A.R. di disdetta.pago la rata mensile anticipata entro il gg 5 di ogni mese.chiedo se è corretto che l’ultimo pagamento da effettuare sia il 05 agosto coprente periodo da 13 agosto a 13 settembre.faccio presente che il contratto affitto originale è stato stipulato il 01 09 2013 con ingresso nella stessa data.validità annuale sempre rinnovato senza interruzioni sempre pagato mese anticipato il gg 5 di ogni mese.nel tempo dei vari rinnovi la propritaria cambiava periodi di durata del contratto a volte dal 09 settembre a volte dal 12 adesso dal 13.dovendo uscire il 13 settembre e pagando rata mensile a ticipata il gg 5 mi chiedevo come sia giusto procedere considerando che da 01 09 2013 ad oggi ho sempre pagato tutti i mesi interi.uscendo il 13 settembre mi troverei a dover pagare un mese intero sfruttando solo 13 gg.molte grazie cordiali saluti elena
Gentile Signora
il pagamento dell’affitto solitamente avviene, come da accordi contrattuali, entro il 5 di ogni mese, mentre il 13 settembre il contratto termina. Ne consegue che per il mese di settembre lei non usufruisce dell’appartamento, se non per circa 13 giorni, dal momento che qualora pagasse il canone di locazione il 5 settembre o entro il 5 settembre ciò non impedisce la scadenza del contratto il 13, e a quella data dovrà rilasciare l’immobile. Le consiglio di prendere accordi con il proprietario dell’immobile manifestando la sua intenzione di lasciare l’immobile alla scadenza del contratto (ovvero il 13 settembre), concordare le modalità di rilascio dell’appartamento (con consegna delle chiavi) e anche la quota del canone locatizio per il mese di settembre (ovvero dal 1 al 13 settembre).
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