Fare sesso nel bagno di un autogrill
Si può fare sesso nel bagno di un autogrill?
Avere rapporti sessuali di coppia, o anche singoli atti di autoerotismo, nel bagno di un autogrill costituisce reato di atti osceni in luogo pubblico di cui all’art. 527 Codice Penale.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Per luogo pubblico si intende un luogo libero, di diritto o di fatto, accessibile a tutti.
Luogo aperto al pubblico è quello a cui può accedere il pubblico, ma soltanto in certi momenti, mentre esposto al pubblico è il luogo che, quantunque non aperto o pubblico, è comunque situato in modo tale che chiunque possa vedere all’interno di esso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il reato di atti osceni la condotta commessa all’interno dei servizi igienici di un’area di servizio autostradale in un punto visibile dallo spazio antistante, trattandosi di area aperta al pubblico in quanto liberamente accessibile per chiunque.
Invero il bagno di un autogrill costituisce un luogo aperto al pubblico, anche perché sussiste la concreta possibilità che gli estranei vi accedano sia rispettando la prescritta disciplina ovvero violandola e senza chiedere permesso e che, comunque, vi si possa accedere per ragioni di controllo o per eseguire le pulizie al suo interno, prescindendo dal genere, maschile o femminile, a cui è abitualmente riservato.
Corte di Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7769 del 19 febbraio 2014
