Circostanze aggravanti nel reato di atti persecutori
L’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., punisce più severamente l’omicidio commesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa, nulla specificando in merito all’esistenza, presente o passata, di una relazione affettiva con l’autore del reato che difatti non è presupposto dell’aggravante.
Né è corretta l’affermazione che tra le due aggravanti contestate vi sia un rapporto di progressione criminosa dal fatto meno grave a quello più grave, considerando, una, la mera ricorrenza di un rapporto autore-vittima ormai esaurito, l’altra l’ipotesi che la fine del rapporto sia stata seguita da condotte persecutorie.
Non esiste, pertanto, interferenza fattuale necessaria tra le due disposizioni.
A proposito dell’aggravante della condotta di stalking, giova richiamare quanto deciso da Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 – 01 in punto di configurabilità del reato complesso nella fattispecie di omicidio aggravata dalla circostanza in esame, con conseguente assorbimento del reato di atti persecutori ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen.
Sul punto, il massimo Organo nomofilattico ha precisato che l’espressione utilizzata dalla della norma che prevede l’aggravante in esame («Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto è commesso … dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa»), non comprende unicamente il riferimento all’identità del soggetto agente dei reati di omicidio volontario e di atti persecutori, ma «attribuisce analogo risalto all’essere i due reati diretti contro la medesima persona, e quindi all’identità della vittima dei reati; ciò significa che «la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. è inequivocabilmente riportata all’interno della fattispecie aggravatrice nella sua integrale tipicità», il tutto in coerenza con l’intenzione del legislatore, che, come si desume dai lavori preparatori, è quella di sanzionare con adeguato rigore un «fenomeno criminale notoriamente ricorrente ed ingravescente nella realtà attuale, ossia il verificarsi di fatti omicidiari in danno di vittime di atti persecutori da parte degli stessi autori di tali atti».
A differenza della disposizione di cui all’art. 576 n. 5 cod. pen. («in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies»), la disposizione di cui al successivo n. 5.1 non prevede espressamente, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, la contestualità dei fatti di omicidio e atti persecutori.
Presupposto dell’aggravante in esame, direttamente discendente dalla menzionata struttura di reato complesso, è «l’inserimento dei fatti in una comune prospettiva finalistica.
Tale prospettiva, con riguardo al contesto persecutorio posto in essere con la condotta e gli eventi descritti nell’art. 612-bis cod. pen., inerisce al condizionamento e, in ottica finale, all’annientamento della personalità della vittima, progressivamente limitata e impedita, nell’esercizio della sua libertà di determinazione, dalle molestie e dalle minacce che ne inibiscono lo svolgimento dalla normale vita sociale. In questa visione prospettica della condotta criminosa, l’omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell’esperienza giudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell’intento di annullamento della personalità della vittima; e quindi si integra compiutamente nella complessiva direzione finalistica del fatto, come peraltro sottolineato nei rammentati lavori preparatori» (Sezioni Unite n. 38402 del 15/07/2021, cit., in motivazione).
Come è stato di recente segnalato da questa stessa Sezione, «l’omicidio volontario è aggravato dall’essere stato commesso dall’autore del reato di persecutori in danno della stessa vittima, non per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l’essere un persecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso. La circostanza prevista dall’art. 576 n. 5.1. cod. pen., pertanto, è configurabile, nella sua dimensione fattuale, in tutte le situazioni in cui gli atti persecutori e l’omicidio presentano non solo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalistica unitaria, mentre deve essere esclusa e la condotta persecutoria rimane autonomamente punibile qualora l’omicidio della vittima ad opera dello stesso persecutore avviene a distanza consistente di tempo» (Sez. 1, n. 37953 del 21/10/2025, Mecja, n.m.).
Si tratta di una finalità del tutto estranea alla circostanza aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen. la cui ratio va individuata nella specificità del rapporto personale tra vittima e autore del reato.
Le due circostanze, quindi, possono concorrere.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 871 del 2026
