Ipotesi di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, DPR 309/90
Occorre, in primo luogo, considerare che la fattispecie di reato prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione.
In tale senso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35737/2010 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, nel ribadire il principio già affermato (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668), secondo il quale l’ipotesi in parola “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio“, hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l’applicabilità o meno della norma in parola “non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze“.
Dunque, la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità implica una valutazione complessiva della condotta sulla base dei parametri indicati dalla stessa norma, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli riferiti all’oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Il dato quantitativo è solo uno degli indici di valutazione, ben potendo il giudice – anche in presenza di un quantitativo modesto – attingere agli altri parametri (mezzi, modalità e circostanze dell’azione) utilizzabili in alternativa. E’ proprio la sussistenza degli ulteriori indici previsti dal quinto comma dell’art. 73 che consente una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve invece essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla cornice alla quale appartiene (cfr. Sez. 6, n. 45692 del 3.10.2023).
Si è precisato che, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, “lieve“, di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell’una o nell’altra ipotesi di reato (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293 – 01; in senso conforme Sez. 6, n. 1142 del 11/12/2025, dep. 2026).
In relazione alla derubricazione, il ricorso attribuisce rilevanza insuperabile sia ai dati costituiti da “tipologia, natura e quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all’imputato, hashish e marijuana, di diversa qualità e principio attivo per quantitativi ed efficacia drogante significativi come comprovato dagli accertamenti tossicologici effettuati“; sia all’evidente detenzione a fini di spaccio.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 8655 del 2026
