Attività che rendono necessaria la manipolazione dei cadaveri
Secondo la giurisprudenza di legittimità nell’espletamento di attività che rendono necessaria la manipolazione dei cadaveri, quali quelle afferenti all’uso di cadaveri per esigenze di studio o all’espletamento di indagini necroscopiche per l’accertamento dei reati deve essere evitato l’impiego di modalità, che, essendo estranee alle tecniche richieste dalla natura delle indagini scientifiche o peritali espletate ovvero che siano vietate da prescrizioni regolamentari (art. 82 D.P.R. 285-90 con riferimento alla esumazione parziale del cadavere), costituiscano obiettivamente atti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.
Anche con riferimento alle attività legittime sopra precisate, pertanto, il fatto di porre in essere sui cadaveri comportamenti idonei ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività svolto, integra il reato di cui all’art. 410 c.p..
Attività che rendono necessaria la manipolazione dei cadaveri e Vilipendio di cadavere ex art. 410 Codice Penale
Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. 26.1.1942, D’Attilo in Giust. Pen. 1942, II, 705 m. 1267 ed altre contemporanee, nonché con riferimento al reato di cui all’art. 411 c.p. più di recente sez. III, 198305139, Russo, riv. 159325), che, seppur risalente nel tempo, non è stato mai contrastato da pronunce di segno opposto il dolo del reato di cui all’art. 410 c.p. è generico, di talché l’elemento psicologico del reato è integrato dalla consapevolezza del fatto che l’azione posta in essere non è conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.
Corte di Cassazione Penale, sentenza 21 febbraio 2003, n.17050
