Le problematiche della connivenza nei reati sessuali sono, invero, complicate dalla diversa configurabilità del concorso di persone in tali reati, ossia all’applicabilità dell’art. 110 C.p., rispetto alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo.
A tale proposito, la giurisprudenza ha affermato che a seguito della tipizzazione della fattispecie di violenza sessuale di gruppo, “il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso”.
Detto in altre parole, è evidente che la condotta di compartecipazione materiale o morale ad un reato sessuale, nella contestualità della sua perpetrazione in danno della vittima ad opera dell’esecutore materiale integra il delitto di violenza sessuale di gruppo: infatti il delitto di cui all’art. 609 octies C.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato, di carattere necessariamente plurisoggettivo, che comprende più persone riunite, e atti di violenza sessuale indicati dall’art. 609 bis C.p.
Si tratta di un reato punito più severamente in quanto è stato ritenuto che la partecipazione simultanea di più persone attribuisca al fatto un grado di lesività più intenso, in quanto risulta superiore la capacità di intimidazione nei confronti del soggetto passivo del reato e viene accresciuto il pericolo di reiterazione degli atti sessuali (anche per effetto dello sviluppo ed incremento delle singole capacità criminali).
Si è propriamente parlato di “una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione”, in quanto la presenza di più di un aggressore è idonea a procurare effetti che possono anche essere psicologici, eliminando o riducendo la forza di reazione della persona offesa.
Ciò che finisce per qualificare in maniera pregnante la fattispecie è, quindi, “la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile”, seppure il singolo autore può realizzare soltanto una frazione del fatto tipico, “un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici di cui all’art. 609 bis C. p.
Di fatti nel caso di violenza e minaccia non è richiesto che tale condotta sia posta in essere da tutti i partecipi, essendo sufficiente che il comportamento tipico sia posto in essere anche da uno solo di essi.
In sintesi, per integrare il concorso nella fattispecie di cui all’art. 609 octies C.p., deve farsi riferimento alla maggiore forza intimidatoria del gruppo, ovvero anche al solo rafforzamento della volontà criminosa del soggetto o dei soggetti che pongono in essere i comportamenti tipici di cui all’art. 609 bis C.p., rafforzamento che deriva dalla consapevolezza della presenza fattiva del gruppo.
Corte di Cassazione Sent. Num. 35150 Anno 2011