Confisca allargata
La confisca allargata è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Si applica un criterio di ragionevolezza temporale tra il momento di consumazione del reato-spia e quello di formazione dell’accumulo patrimoniale ritenuto sproporzionato.
La Corte di cassazione ha, infatti, ribadito la necessità di valutare la sussistenza della sproporzione reddituale in quanto, pur non essendo richiesto, per la confisca allargata, l’accertamento della provenienza illecita delle risorse impiegate, operando sul punto la presunzione indicata, deve però accertarsi la sussistenza di una sproporzione reddituale, essendo tale requisito esplicitamente richiesto dall’art. 240-bis cod. pen., secondo cui la confisca deve essere disposta su beni di cui il condannato ha la disponibilità «in valore sproporzionato al proprio reddito … o alla propria attività».
La Corte ha precisato, infatti, che «Ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata» (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687, citata nella sentenza rescindente).
La necessità di un’approfondita verifica della sproporzione è stata affermata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna» (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491- 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 12530 del 2026
