Pericolo di fuga nelle esigenze cautelari
Dispositivo dell’art. 274 Codice di procedura penale
Le misure cautelari sono disposte:
…
quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, la valutazione concernente il pericolo di fuga, quale esigenza cautelare legittimante la adozione di idonee misura volte a contrastarlo, deve fondarsi su elementi che evidenzino la concretezza di tale pericolo, i quali, sebbene non richiedano la presenza di segni di un’attività già in atto, richiede, comunque la sussistenza di elementi indicativi della volontà dell’indagato di sottrarsi alla giustizia, non essendosi a tale fine ritenute sufficienti la considerazione delle particolari condizioni soggettive in cui, in via di fatto, venga a trovarsi l’indagato, quali: il dato di fatto che il soggetto indagato avesse, per la professione esercitata, agevoli e plurimi contatti con l’estero ((v. Sez. 3, n. 4635 del 01/07/2015, dep. 2016, Vida, Rv. 266266 – 01); che l’indagato abbia oltreconfine la disponibilità di mezzi e di strutture, osservando che siffatti elementi non costituiscono di per sé fattori sintomatici per affermare la esistenza del pericolo concreto ed attuale di fuga (Sez. 5, n. 44132 del 18/10/2011, Gussoni, Rv. 251523 – 01); la mera residenza all’estero dell’indagato, ove questa non si accompagni, date le sue concrete modalità, ad altri elementi volti a corroborare l’affermazione che essa sia finalizzata al sottrarsi alla giurisdizione nazionale (Sez. 6, n. 2422 del 01/07/1998, Russo, Rv. 212234 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 9058 del 2026
