Consenso del minore alla sentenza di non luogo a procedere

consensoLa giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nell’affermare che il consenso dell’ imputato minorenne alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, non è espressamente previsto dall’ articolo 27 D.P.R. 448 del 1988.

La suindicata norma disciplina, al primo ed al secondo comma, il caso in cui, durante le indagini preliminari, il pubblico ministero richieda al giudice, di pronunciare la predetta sentenza, quando risulti la tenuità del fatto e l’ occasionalità del comportamento, nonché il pregiudizio, per le esigenze educative del minorenne, che possa derivare dall’ ulteriore corso del procedimento.

In tale ipotesi, in cui cioè si tratta di non procedere alle ulteriori indagini preliminari, con l’eventualità di inibire anche quelle che potrebbero risultare ad esito favorevole per l’indagato minorenne, è previsto che il giudice semplicemente “sente il minorenne” e sente altresì l’esercente la potestà dei genitori, oltre alla persona offesa.

È invece previsto, dal successivo articolo 32 dello stesso D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che il Giudice, nella udienza preliminare, richieda, dunque anche di ufficio, come del resto ribadito anche dall’art. 27 comma 4, all’ imputato, il consenso alla definizione del processo in quella stessa fase.

Con possibilità aperta di definizione tanto nel senso del proscioglimento nel merito, o del riconoscimento del perdono giudiziale o della irrilevanza del fatto ovvero, della condanna prevista in tale articolo.

La giurisprudenza osserva che il consenso serve e deve essere espresso o dall’imputato minorenne o dal difensore di fiducia munito di procura speciale perché la decisione che il giudice deve adottare può presupporre il riconoscimento di responsabilità.

È stato affermato, così, il principio di diritto secondo cui ” è illegittima la decisione con cui il giudice dell’ udienza preliminare presso il Tribunale dei Minori dichiari, previa acquisizione del consenso del difensore d’ufficio, non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti dell’imputato contumace, in quanto il consenso alla definizione del processo in sede di udienza preliminare per irrilevanza del fatto – che presuppone l’affermazione di responsabilità dell’imputato – deve, ex art. 32 d. P.R. n. 448 del 1988, essere prestato dal minore e non dal difensore d’ufficio, non munito di procura speciale, trattandosi di un diritto personalissimo dell’imputato che può prestare detto consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale”.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 38956 Anno 2013

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