Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7

decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7Il reato di danneggiamento contestato nella forma non aggravata di cui all’ art. 635 C.p. è stato sostituito dall’ art. 2 del Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 7 nella formulazione che esclude rilievo penale all’ ipotesi di danneggiamento non aggravato.

A sensi dell’ art. 4 lett. c) del Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 7 le ipotesi di danneggiamento non aggravato, se i fatti sono dolosi (art. 3), costituiscono ora illecito civile e obbligano oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche al pagamento della sanzione pecuniaria da euro cento a euro ottomila.

L’ art. 5 del Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 7 dispone poi che l’ importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

  • gravità della violazione;
  • reiterazione dell’illecito;
  • arricchimento del soggetto responsabile;
  • opera svolta dall’ agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’ illecito;
  • personalità dell’ agente;
  • condizioni economiche dell’ agente.

Ai sensi del successivo art. 8 del Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 7 le sanzioni pecuniarie civili sono quindi applicate dal giudice competente a conoscere dell’ azione di risarcimento del danno, al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposto dalla persona offesa.

Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 7 (6 Febbraio 2016), salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza  o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016 n. 7 sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’ esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Ne consegue che la grande novità della riforma legislativa, che incide non solo sul contenzioso penale, essendo stati abrogati una serie di reati e modificati altri, ma anche sul contenzioso civile, in quanto l’azione civile (risarcimento del danno), che prima della riforma poteva essere esercitata alternativamente in sede penale o in sede civile, dovrà essere esperita esclusivamente innanzi al giudice civile, e il giudice decide, anche d’ufficio, qualora accolga la domanda di risarcimento del danno, così condannando la parte al pagamento di una sanzione pecuniaria civile che, per espressa previsione di legge, va devoluta alla Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione n. 21598 anno 2016

 

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